In linea generale ancora applicabile il diritto doganale vigente anche dopo il 30 marzo 2019, data di entrata in vigore dell’accordo

Di Emanuele GRECO e Lorenzo UGOLINI

L’accordo stipulato tra Regno Unito e Unione europea sulla Brexit, oltre alle imposte dirette e all’IVA, riveste particolare interesse per le operazioni doganali che saranno realizzate tra la data di entrata in vigore dell’accordo (30 marzo 2019) e il termine del periodo transitorio (31 dicembre 2020, salvo successive modifiche di intesa tra le due parti interessate).

Nella menzionata fase di transizione, in linea generale, il diritto doganale dell’Unione di cui al Regolamento Ue n. 952/2013 continua a rendersi applicabile. Permane, quindi, almeno sino al 31 dicembre 2020 l’unione doganale tra Regno Unito ed Unione europea (artt. 28 e 29 del TFUE), tale per cui non esistono dazi doganali per gli scambi commerciali che intercorrono tra il Regno Unito e ciascuno degli altri Stati membri della Ue, sia per le merci prodotte internamente, sia per le merci oggetto di importazione da Stati terzi.

Rientrano nella disciplina doganale attualmente in vigore, in virtù dell’accordo appena stipulato, i beni il cui movimento è iniziato prima della data del 31 dicembre 2020 (o del diverso termine del periodo transitorio) anche se pervenuti a destinazione successivamente. Se si tratta di beni movimentati dal Regno Unito da o verso un altro Stato dell’Unione, allora l’operazione sarà ancora qualificabile come cessione intracomunitaria o acquisto intracomunitario, ai fini dell’IVA, con conseguente obbligo di compilazione dei modelli INTRASTAT.

L’accordo Ue-Regno Unito fa venire meno la presunzione di posizione doganale delle merci unionali scambiate tra i due territori doganali (art. 153 del Regolamento UE n. 952/2013). Gli operatori economici, pertanto, dovranno dimostrare non soltanto che i beni acquistati hanno ottenuto lo status di merce comunitaria, ma anche, attraverso documenti di trasporto, che il movimento verso l’Unione europea è iniziato nel periodo transitorio.

In particolare, se la nave proveniente dal Regno Unito fa scalo nel territorio unionale dopo il 31 dicembre 2020, i beni caricati e scaricati prima di tale periodo si considerano ex lege comunitari; i beni caricati prima della fine del periodo transitorio e scaricati successivamente, invece, si considerano unionali solo se l’operatore dimostra che il trasporto è effettivamente iniziato prima del 30 dicembre 2020. In caso contrario, saranno dovuti dazi e IVA all’importazione.
Inoltre, continueranno a produrre effetti legali anche dopo il periodo transitorio sia le dichiarazioni sommarie di uscita che le dichiarazioni pre-partenza, giacché i beni – in entrambe le direzioni – lasceranno l’attuale territorio comunitario.

Le disposizioni del Reg. Ue 952/2013 si applicheranno alle merci non unionali che erano in custodia temporanea e alle merci assoggettate a un regime speciale nel territorio doganale del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, fino al termine della custodia temporanea (90 giorni), finché una delle procedure speciali non sia appurata, ovvero finché le merci non sono immesse in libera pratica o riesportate, purché uno di tali eventi si verifichi dopo la fine del periodo di transizione, ma non oltre determinati limiti.

In particolare, per i regimi doganali speciali, il termine massimo è di 12 mesi dal loro appuramento, a eccezione dei depositi doganali (il cui termine massimo è di 12 mesi dalla fine del periodo transitorio) e delle zone franche (che terminano alla fine del periodo di transizione); per l’esportazione e la riesportazione il termine massimo è di 150 giorni dopo lo svincolo; per l’immissione in libera pratica, invece, il termine massimo è di 60 giorni.

Si segnalano, infine, alcune disposizioni in tema di cooperazione amministrativa in materia doganale, tra Regno Unito ed Unione europea, da instaurare prima della fine del periodo transitorio (31 dicembre 2020 o data eventualmente da definirsi). Ai fini della cooperazione amministrativa in merito all’IVA e alle accise, invece, continuano ad applicarsi per quattro anni dalla fine del periodo transitorio, rispettivamente, il Regolamento Ue n. 904/2010 e il Regolamento Ue n. 389/2012, per le operazioni che sono state effettuate entro la data finale del periodo transitorio stesso.