Se ci si ravvede entro il 30 novembre, sanzione dimezzata
Scaduto ormai il termine del 31 ottobre 2018, relativo alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e del sostituto d’imposta, può essere opportuno interrogarsi su alcuni aspetti relativi alle sanzioni, irrogabili nei confronti degli intermediari abilitati, come conseguenza della tardiva oppure omessa trasmissione delle dichiarazioni stesse.
Rammentiamo che, per effetto dell’art. 7-bis del DLgs. 241/97, se la trasmissione è omessa o tardiva, all’intermediario abilitato, in via autonoma rispetto al contribuente, è irrogata una sanzione da 516 euro a 5.164 euro.
Trattandosi di sanzione di natura tributaria, non vi sono dubbi sul fatto che sia sanabile mediante ravvedimento operoso.
Prescindendo dalla correttezza della seguente affermazione, per le Entrate il ravvedimento può avvenire solo entro 90 giorni dal termine per la presentazione, siccome ci sarebbe una sostanziale equiparazione tra la violazione di cui trattasi e la dichiarazione omessa (circ. 27 settembre 2007 n. 52, § 4.1.1).
Per la dichiarazione omessa, l’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 contempla lo sbarramento temporale dei 90 giorni, a differenza delle altre forme di ravvedimento.
Allora, volendo accettare la menzionata interpretazione, che solleva comunque più di un dubbio (trattasi di autonome sanzioni previste per gli intermediari, sganciate dalla sanzione da omessa dichiarazione, per la quale risponde, salvo casi particolari, il solo contribuente), scadendo il termine per la dichiarazione il 31 ottobre 2018, il termine ultimo per il ravvedimento coincide con il 29 gennaio 2019.
Tuttavia, anche in assenza di una conferma ufficiale, non sembrano emergere dubbi per l’applicabilità dell’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97, secondo cui “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”.
La norma riportata ha natura sostanziale, ed esplica effetti sul versante del ravvedimento operoso: ne consegue che, se il ravvedimento avviene entro il 30 novembre 2018, ci sarebbe l’ulteriore dimezzamento delle sanzioni.
Ricapitolando, se si ipotizza il caso di un intermediario che ha commesso una sola violazione, non presentando ad esempio una dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre, ai fini del ravvedimento, occorre:
– versare la sanzione di 258 euro ridotta a 1/10 se il ritardo non supera i 30 giorni dunque se non si sfora il termine del 30 novembre 2018 (25 euro);
– versare la sanzione di 516 euro ridotta a 1/10 se il ritardo è compreso tra i 31 giorni e i 90 giorni, dunque se non si sfora il termine del 20 gennaio 2019 (51 euro);
– in ogni caso, presentare la dichiarazione omessa.
Per il versamento della sanzione è stato istituito il codice tributo “8924”.
Ove venisse sforato il termine del 29 gennaio, o si adotta la tesi delle Entrate, che ritiene non più possibile il ravvedimento, allora non resta che attendere l’atto di contestazione della sanzione, per poi definirlo al terzo o ricorrere in Commissione tributaria.
Oppure, si fa propria la tesi contraria, che ammette il ravvedimento senza limiti temporali, e la sanzione da 516 euro dovrà essere ridotta da 1/8 a 1/5, a seconda di quando avviene il ravvedimento.