L’opzione sarebbe preclusa ad agenti, subagenti e broker con l’adesione all’esonero dalla fatturazione e registrazione delle operazioni esenti
Le imprese in regime di contabilità semplificata possono impostare il proprio sistema contabile a scelta tra quelli individuati dal riformato art. 18 del DPR 600/73. Nello specifico, è possibile:
– istituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese, in aggiunta ai registri IVA, ove obbligatori;
– istituire i soli registri IVA, utilizzandoli anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA (c.d. registri IVA integrati);
– optare per la tenuta dei soli registri IVA ed utilizzarli anche ai fini delle imposte sul reddito, senza annotazione degli incassi e dei pagamenti, presumendo che il ricavo s’intenda incassato ed il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA (c.d. “regime delle registrazioni IVA”).
In linea di principio, quest’ultima opzione può essere esercitata da tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dal regime dagli stessi applicato e dalle specifiche regole alle quali gli stessi soggiacciono (ad esempio, dagli autotrasportatori che prestano unicamente servizi di trasporto, ai quali è concessa la possibilità di poter annotare, secondo l’art. 74 comma 4 del DPR 633/72, le fatture emesse entro il trimestre successivo).
Ne restano esclusi – così come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2017 (§ 6.5) – i soggetti “che effettuano operazioni fuori campo IVA e che non sono tenuti agli adempimenti contabili ai fini IVA, come ad esempio i soggetti residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia”.
Secondo quanto riferito dalla stampa specialistica, in risposta ad un’istanza di interpello (la n. 956-349/2018), l’Agenzia delle Entrate avrebbe indicato tra i soggetti esclusi gli agenti di assicurazione che hanno optato per l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti IVA previsto dall’art. 36-bis del DPR 633/72.
In tal caso, tenuto conto dei chiarimenti della circ. 11/2017 sopra citata, l’esclusione dal regime ex art. 18 comma 5 del DPR 600/73 sembrerebbe giustificabile in funzione dell’esonero dagli adempimenti IVA di cui si beneficerebbe adottando la dispensa per le operazioni esenti, e non tanto per la natura delle operazioni poste in essere dalle agenzie di assicurazione (esenti exart. 10 comma 1 n. 2 del DPR 633/72). In termini generali, infatti, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni esenti sono tenuti al rispetto di tutti gli obblighi previsti ai fini dell’imposta (ad esempio, emissione della fattura e registrazione delle fatture emesse e ricevute).
La dispensa dagli adempimenti IVA per le operazioni esenti è fruibile anche dai subagenti di assicurazione e dai broker assicurativi (per i quali l’esenzione dall’imposta trova fondamento nell’art. 10 comma 1 n. 9 del DPR 633/72: prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di assicurazione, riassicurazione e di vitalizio), per cui l’esclusione dal “regime delle registrazioni IVA” potrebbe estendersi anche a tali soggetti.
Assumendo che l’esclusione dal “regime delle registrazioni IVA” dipenda, non tanto dalla natura delle operazioni (esenti), quanto dalla dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione, ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 633/72, nessuna preclusione al predetto regime dovrebbe sussistere per quei soggetti che non si avvalgono della dispensa.