Pubblicato il provv. dell’Agenzia; come beneficio, c’è lo stralcio del 50% delle imposte sui redditi
Con il provvedimento n. 301338 del 13 novembre 2018 l’Agenzia delle Entrate dà attuazione all’art. 2 del DL 119/2018 con specifico riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 7 dello stesso decreto, ossia alla definizione agevolata per IRES, IVA e IRAP prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI.
In breve, l’art. 7 prevede la possibilità per ASD e SSD di definire gli atti del procedimento di accertamento indicati all’art. 2 in maniera ancora più agevolata, essendo previsto il pagamento solo del 50% delle maggiori imposte (e non il totale), ancorché con sanzioni e interessi in misura del tutto ridotta (5%). L’unico limite (art. 7, comma 3) è dato dal fatto che le maggiori imposte non devono essere superiori a 30.000 euro (per anno e singola imposta IRES e IRAP, visto che l’IVA è dovuta per intero). In quest’ultimo caso, gli enti in questione potranno usare comunque la norma generale di cui all’art. 2 del DL 119/2018. Il provvedimento chiarisce che anche a tale definizione agevolata si applicano le stesse disposizioni indicate nel provv. n. 298724/2018.
È importante notare che l’accesso alla procedura è possibile soltanto se le ASD e SSD sono iscritte nel Registro CONI nell’anno d’imposta oggetto della definizione. Pertanto, le iscrizioni successive o precedenti non rilevano; inoltre, non basta essere affiliati a una Federazione sportiva nazionale o a un Ente di promozione sportiva: è indispensabile anche la materiale iscrizione nel citato Registro CONI, annualmente inviato all’Agenzia delle Entrate ex art. 7 del DL 136/2004.
Dopo un riassunto su somme e termini di versamento, il Provvedimento indica separatamente per tipologia di atto le modalità operativo-pratiche da seguire, ossia: avvisi di accertamento (§ 2.3), inviti al contraddittorio (§ 2.4) e accertamenti con adesione (§ 2.5). Al riguardo, parrebbe restringersi il perimetro applicativo in quanto l’art. 2, a cui rinvia l’art. 7, contiene anche altre tipologie di atti definibili, ossia anche avvisi di rettifica, avvisi di liquidazione, atti di recupero, non menzionati nel provvedimento in esame. Ciò sarebbe avvalorato anche dal fatto che nel § 2.1 del provvedimento non viene richiamato il § 2.4 del provvedimento del 9 novembre.
Per definire gli avvisi di accertamento vanno utilizzati gli importi presenti nel prospetto allegato allo stesso e utilizzato per compilare il modello F24, riducendoli delle percentuali di cui sopra. Inoltre, devono essere utilizzati i relativi codici tributo, il codice atto, il codice ufficio e l’anno di riferimento.
Il 5% delle sanzioni va calcolato sul totale delle sanzioni irrogate per intero, così come desumibili dal prospetto di irrogazione sanzioni presente all’interno dell’atto da definire, considerando sia le sanzioni usate per il calcolo del cumulo giuridico (prospetto A dell’avviso di accertamento) che quelle che non vi hanno concorso (prospetto B). Per gli interessi, il 5% va calcolato su quelli relativi a ciascuna imposta, a cui va aggiunto l’ulteriore 5% di interessi giornalieri fino al giorno di effettivo pagamento, come riportato nel citato prospetto da usare per la compilazione del modello F24.
Il pagamento in unica soluzione o della prima rata perfeziona la definizione e deve avvenire entro il 23 novembre prossimo, ovvero entro il termine più ampio nel caso in cui i termini del ricorso scadano oltre, tenendo anche conto dell’eventuale sospensione in presenza di istanza di accertamento con adesione ex art. 6, comma 2 del DLgs. 218/97 o di scomputo delle perdite ex art. 42, comma 4 del DPR 600/73 (se presentate entro il 23 ottobre scorso). L’intenzione di avvalersi della definizione agevolata equivale a rinuncia di tali istanze.
Nel caso degli inviti al contradditorio le ASD/SSD possono chiedere assistenza agli uffici di competenza per quantificare gli importi da versare, attesa la mancanza di tali dati all’interno di questi atti. Per il modello F24 viene precisato che i codici tributo da utilizzare saranno quelli dell’accertamento con adesione, oltre all’anno d’imposta da definire, mentre il codice atto sarà 99999999107, unico per tale tipologia di atto. Anche in questo caso, il versamento sarà da effettuare entro il 23 novembre prossimo, in unica soluzione o della prima rata.
Anche nel caso degli accertamenti con adesione valgono le modalità operative già viste per gli avvisi di accertamento, con la differenza che per il calcolo degli importi esatti, considerato che il dovuto per le maggiori imposte contiene anche gli interessi e le sanzioni irrogate sono calcolate per singolo tributo e ridotte nella misura di un terzo, anche in tale definizione può essere richiesta l’assistenza dell’ufficio di competenza con cui è stato sottoscritto l’atto di adesione.
In quest’ultimo caso, però, la scadenza per il versamento è il 13 novembre, ossia nella stessa data del provvedimento, circostanza che potrebbe creare qualche problema proprio perché soltanto adesso è stata ufficializzata la possibilità della citata assistenza.