L’IVA è interamente detraibile in capo all’impresa concedente

Di Pamela ALBERTI

Qualora l’impresa conceda un’auto in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, occorre analizzare il caso in cui sia prevista la corresponsione di un corrispettivo da parte del dipendente superiore al valore forfetario.

Sotto il profilo IVA, come chiarito dalla R.M. n. 6/2008 (§ 4), i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti in virtù di contratti di noleggio o locazione (anche finanziaria) e messi a disposizione del personale dipendente, a fronte di uno specifico corrispettivo (fatturato), sono inclusi nella categoria dei veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa (art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del DPR 633/72).
In tal caso, quindi, l’IVA assolta è integralmente detraibile, salvo che non sussistano limitazioni derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti o non soggette a IVA.

Ai sensi dell’art. 13 comma 3 lett. d) del DPR 633/72, per la messa a disposizione del personale dipendente di veicoli stradali a motore, la base imponibile IVA è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore al predetto valore; il valore normale da considerare è pari al “fringe benefit” ex art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, ossia il 30% dell’ammontare corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al lavoratore dipendente e al netto dell’IVA compresa in detto importo (art. 14 comma 3 del DPR 633/72 e art. 24 comma 6 della L. 7 luglio 2009 n. 88).

Come evidenziato da Assonime, la citata disposizione è stata introdotta per evitare gli abusi che potevano derivare dalla pattuizione di un corrispettivo simbolico (circ. Assonime n. 42/2009, § 1.3).
Nulla vieta, quindi, la definizione di un corrispettivo superiore al valore normale.
Pertanto, nel caso in cui il corrispettivo sia superiore al valore del fringe benefit, si considera come base imponibile il corrispettivo (per approfondimenti si rimanda a “Autoveicoli: profili IVA”, Schede di Aggiornamento n. 7/2018).

Con riferimento al trattamento in capo al dipendente ai fini delle imposte dirette, se il dipendente deve corrispondere un prezzo o un canone per il godimento dell’autovettura in uso promiscuo, il fringe benefit è costituito dalla differenza tra l’ammontare del valore determinato in modo forfetario e l’importo corrisposto dal dipendente (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2007, § 17.1.A).
Nel caso in cui il corrispettivo sia superiore all’importo del fringe benefit determinato in modo forfetario, in capo al dipendente non emerge quindi alcun fringe benefit imponibile.

Lato impresa, si applica la deduzione in misura pari al 70%, ai sensi dell’art. 164 comma 1 lett. b-bis) del TUIR, dei costi relativi all’auto concessa in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta.

L’utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve però essere provato in base a idonea documentazione che ne attesti con certezza l’utilizzo, quale, ad esempio:
– una clausola del contratto di lavoro (C.M. 10 febbraio 98 n. 48, § 2.1.2.1);
– una scrittura privata avente data certa;
– apposito verbale del CdA.
Al fine di evitare inconvenienti in sede di controllo durante l’utilizzo, è opportuno che nel veicolo sia conservata la documentazione relativa all’autorizzazione concessa dall’impresa per l’utilizzo del mezzo.