Secondo la nuova modalità sono emesse e ricevute e-fatture relative alle operazioni effettuate nel corso della procedura
A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli obblighi di fatturazione elettronica interesseranno, sia sul piano delle fatture attive che sul piano delle fatture passive, anche i curatori fallimentari.
In ragione di quanto disposto dall’art. 74-bis del DPR 633/72, difatti, sono i curatori i soggetti deputati agli obblighi di fatturazione, per il fallito relativamente alle operazioni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché per tutti gli adempimenti IVA (inclusa la fatturazione) che si dovessero rendere necessari nel corso della procedura.
Non si ravvisano, peraltro, nella nuova disciplina di fatturazione elettronica, specifici esoneri per i curatori fallimentari.
D’altro canto, era già stato espressamente confermato l’attuale obbligo di comunicazione dei dati delle fatture (art. 21 del DL 78/2010 nella versione vigente sino al 31 dicembre 2018), in relazione alle società fallite, seppur limitatamente ai dati delle fatture da loro emesse e di quelle ricevute e registrate a partire dalla data di dichiarazione di fallimento.
Per l’attuale adempimento, resta facoltativa invece la comunicazione dei dati delle fatture relative al periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, di cui i curatori siano venuti in possesso per assolvere i propri incarichi.
Dal 1° gennaio 2019 pertanto è dovuta l’emissione di fatture elettroniche, ad esempio, per le vendite di beni del fallito effettuate nel corso della procedura.
Sul fronte delle operazioni passive, va segnalato che transiteranno per il Sistema di Interscambio anche le note di variazione IVA in diminuzione emesse dai fornitori del fallito in relazione al manifestarsi della “infruttuosità” della procedura come stabilito dall’art. 26 comma 2 del DPR 633/72. Ad oggi, poteva accadere che – pur costituendo violazione dell’art. 21 DPR 26.10.1972 n. 633 (S.O. n. 1 G.U. 11.11.1972 n. 292) – le note di credito non venissero tempestivamente trasmesse al curatore, in ragione del fatto che tale soggetto – ancorché obbligato a registrare il documento salvo che abbia già chiuso la partita IVA (C.M. 28 gennaio 1992 n. 3) – non è tenuto a considerare l’imposta “a debito” emergente dal documento ricevuto in sede di ripartizione finale dell’attivo (secondo quanto indicato nella C.M. 17 aprile 2000 n. 77 e nella risoluzione Agenzia delle Entrate n. 155/2001).
Appare, dunque, da non sottovalutare il rischio di contestazioni da parte degli Uffici in merito al corretto momento di emissione della nota di variazione da parte del fornitore.
La procedura fallimentare potrebbe essere destinataria di ulteriori fatture passive, si pensi al caso dei professionisti che intervengono nel procedimento giudiziario.
A livello operativo, resta da definire quale siano le corrette modalità di accesso al portale “Fatture e corrispettivi” da parte del curatore, anche al fine della registrazione del canale o indirizzo prescelto per la ricezione. Anche su quest’aspetto sarebbe utile una conferma in merito alla possibilità di ricevere le fatture elettroniche, veicolate mediante Sistema di Interscambio, presso la casella PEC del fallimento ovvero presso il “codice destinatario” dell’intermediario.
Quanto all’accesso al portale “Fatture e corrispettivi”, le attuali utenze di lavoro consentono l’accesso in prima persona oppure avvalendosi di un soggetto incaricato o di un intermediario in possesso di delega (preventivamente presentata all’Agenzia delle Entrate) o, ancora, è contemplato l’accesso per il tutore in rappresentanza di un soggetto interdetto.
Non è prevista una modalità specifica di accesso al portale per il curatore fallimentare né risulta chiaro se, quando agisce per conto della società fallita, possa operare come intermediario (sempreché in possesso di delega presentata all’Agenzia) o se sia consentito l’accesso diretto avvalendosi delle credenziali della società fallita.