La norma fa espresso riferimento all’acquiescenza
La definizione degli avvisi di accertamento può presentare alcune delicate questioni applicative per i contribuenti che, prima del 24 ottobre 2018, hanno presentato istanza di accertamento con adesione.
Per effetto dell’art. 2 comma 1 del DL 119/2018, “gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”.
Al fine di rientrare nella definizione, è necessario che l’atto impositivo definibile sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, a quella data, non sia stato impugnato (in caso affermativo si rientrerebbe nella definizione delle liti pendenti) ma fosse ancora impugnabile.
Sembra ragionevole affermare che, ai fini dell’impugnabilità, quindi ai fini del computo dei sessanta giorni per ricorrere, si tenga in considerazione l’effetto sospensivo, di novanta giorni, derivante dalla domanda di adesione, ex artt. 6 e 12 del DLgs. 218/97.
È definibile un atto notificato, ad esempio, il 16 giugno 2018: sommando la sospensione feriale e la sospensione da novanta giorni, da accertamento con adesione, il termine per il ricorso scade il 14 dicembre 2018.
Alcune questioni interpretative possono tuttavia sorgere sugli avvisi di liquidazione: per questi atti, secondo un censurabile orientamento degli uffici, non sarebbe ammessa l’adesione (accettando questa tesi, di conseguenza, nemmeno si potrebbe verificare l’effetto sospensivo della relativa istanza).
Se, eccezion fatta per alcune tipologie di atti, non può essere messa in dubbio la possibilità di definire atti il cui termine per ricorrere è rimasto sospeso per effetto della domanda di adesione (erano infatti pendenti i termini per il ricorso al 24 ottobre 2018), bisogna interrogarsi sui termini per definire.
Ordinariamente, il termine coincide con il 23 novembre (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), ma, “se più ampio”, opera il termine dell’art. 15 del DLgs. 218/97.
Vero è che il termine dell’art. 15 (acquiescenza) altro non è che il termine per il ricorso, ma è del pari vero che l’acquiescenza, per sua natura ontologica, presuppone non solo la rinunciaal ricorso ma anche all’istanza di accertamento con adesione.
Nell’esempio sopra descritto, allora, il pagamento sembra dover avvenire entro il 23 novembre e non entro il 14 dicembre.
Il legislatore, a ben vedere, non richiama il termine del ricorso ma il termine per l’acquiescenza, termine che non sembra poter operare in quanto vanificato dall’istanza di accertamento con adesione.
Oltre alla casistica esposta, bisogna considerare il solo sbarramento temporale del 23 novembre per gli atti in cui, secondo le Entrate, non opera l’acquiescenza, come ad esempio per gli avvisi di recupero del credito d’imposta.
Ciò a titolo prudenziale, in quanto ci sono spazi per sostenere l’applicabilità sia dell’adesione che dell’acquiescenza anche per gli atti di recupero dei crediti d’imposta.