Per gli accertamenti con adesione, il termine scade il 13 novembre
Tra le varie definizioni previste dal DL 119/2018, quelle contemplate dall’art. 2 necessitano di una ponderazione immediata, visti i ristretti termini che le caratterizzano.
Si tratta della definizione degli accertamenti, degli atti di adesione e degli inviti a comparire.
Premesso tanto, queste definizioni hanno in comune il seguente aspetto: postulano l’intera accettazione dei rilievi, con susseguente obbligo di pagamento delle imposte, e solo stralcio di sanzioni e interessi (tipicamente da ritardata iscrizione a ruolo ma non solo).
Ci saranno a breve appositi provvedimenti delle Entrate, ad esempio (si ipotizza) per l’istituzione dei codici tributo. Per come è scritta la norma, non pare imprescindibile l’approvazione di un modello per l’adesione.
Se si tratta di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione (atti tipici delle imposte d’atto), avvisi di recupero del credito d’imposta, la definizione è ammessa per gli atti notificati (si dovrebbe considerare il giorno della spedizione o della consegna dell’atto al messo notificatore) entro il 24 ottobre 2018, non impugnati entro la medesima data e i cui termini di impugnazione sono ancora pendenti sempre alla data del 24 ottobre 2018.
La definizione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro dunque il 23 novembre 2018), o, se più ampio, entro il termine dell’art. 15del DLgs. 218/97 (il termine è quello dell’acquiescenza, sessanta giorni dalla notifica dell’atto). Quindi:
– se un atto è stato notificato il 26 luglio, il termine per il ricorso è scaduto il 25 ottobre 2018 (considerando la sospensione feriale), dunque è ammessa la definizione;
– se un atto è stato notificato l’8 ottobre, il termine per l’acquiescenza scade dopo il 23 novembre, allora la definizione è ammessa entro il 7 dicembre (termine per l’acquiescenza).
Se al 24 ottobre 2018 è stato presentato ricorso introduttivo, si rientra invece nella definizione delle liti pendenti, che peraltro, se il processo pende in primo grado, comporta gli stessi benefici.
Non sono definibili gli atti di contestazione/irrogazione di sole sanzioni (art. 16 del DLgs. 472/97), a differenza di quanto può dirsi per la definizione delle liti.
Anche gli inviti a comparire possono essere definiti con le stesse modalità entro il 23 novembre 2018.
Si tratta però dei soli inviti strumentali all’adesione (artt. 5 e 11 del DLgs. 218/97), in cui dovrebbe sempre essere presente l’imponibile accertato e l’imposta da pagare, con indicazione anche delle sanzioni.
Sono fuori tutti gli altri inviti emessi ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/73 o dell’art. 51 del DPR 633/72 (questionari, ordini di esibizione di documenti, ecc.).
Ove l’accertamento o l’invito fosse stato preceduto da un PVC, nulla cambia; ai sensi dell’art. 1 comma 1 del DL 119/2018, la definizione dell’art. 2 “prevale” sulla definizione dei PVC.
Rimangono gli accertamenti con adesione, che, se sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, possono essere definiti se il pagamento avviene entro il 13 novembre (il termine non è di trenta ma di venti giorni).
Ove si trattasse di procedimento di adesione ante accertamento, sembra che la definizione possa avvenire quand’anche, per assurdo, la sottoscrizione sia avvenuta un anno fa, senza che a ciò sia poi seguito il pagamento della prima rata (che causa il perfezionamento della definizione) e senza che, ovviamente, sia stato notificato l’accertamento. Ove sia stato notificato l’accertamento e questo sia divenuto definitivo prima del 24 ottobre 2018, si è fuori da ogni definizione, salvo, “per fortuna” del contribuente, i carichi siano stati affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2017, fatto che apre la strada della rottamazione dei ruoli.
L’art. 2 del DL 119/2018 (richiamato dal successivo art. 7) può essere fruito anche dalle ASD e SSD, con benefici assai più consistenti: stralcio del 50% delle imposte e del 95% delle sanzioni, con obbligo di pagamento intero della sola IVA.
A differenza di altre definizioni, quella dell’art. 2 non è, formalmente, circoscritta agli atti delle Entrate, quindi dovrebbe spettare, ad esempio, anche per le entrate locali, tipo IMU, TASI, TARI, sempre che siano presenti i requisiti di legge. A nulla rileva l’opinione contraria esposta nella Relazione illustrativa: dove il legislatore ha voluto (si pensi all’adesione ai PVC o a quella delle liti), ha espressamente circoscritto la sanatoria ai tributi (o ad alcuni tributi) gestiti dalle Entrate, ma così non è stato per l’art. 2.
Non si sta di certo sostenendo che la strada di fruire della definizione (pagando quindi, entro il 23 novembre le sole imposte confidando nell’estinzione del debito sanzionatorio) non presenti rischi, ma che, specie quando le sanzioni sono di rilevante entità, la questione vada ponderata.