In caso di prestazione esente, anche la somma erogata a titolo di rimborso spese beneficia del regime di esenzione
La definizione del trattamento IVA delle spese di viaggio connesse allo svolgimento di una prestazione professionale può presentare alcune criticità.
Laddove le spese siano sostenute dal professionista e riaddebitate al committente in fattura, il relativo importo risulta essere soggetto a imposta, al pari del corrispettivo addebitato per la prestazione di servizi.
L’art. 13 del DPR 633/72 dispone infatti che la base imponibile IVA è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore “compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente (…)”. Stando alla lettera della norma appaiono, dunque, ricomprese nella base imponibile anche le spese di viaggio inerenti la prestazione professionale, in quanto somme che costituiscono un onere aggiuntivo inerente la prestazione eseguita.
Tale interpretazione appare confermata dalla R.M. n. 20/98 ove, con riferimento alle spese anticipate ai professionisti sotto forma di documenti di viaggio ovvero in denaro, è stato affermato che esse concorrono alla formazione della base imponibile IVA in quanto, come già ricordato, quest’ultima comprende “gli oneri di qualsiasi genere posti a carico dell’acquirente del bene e del committente del servizio”.
La soluzione descritta appare in linea anche con quanto affermato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 58/2001, nell’ambito della quale è stato specificato che, ai fini reddituali, i rimborsi spese inerenti l’attività professionale vanno trattati alla stregua degli altri compensi del professionista.
Seguendo tale interpretazione, il regime IVA applicabile alle somme chieste a rimborso per le spese di viaggio dovrebbe coincidere con il regime applicabile al corrispettivo della prestazione di servizi, in quanto tali spese costituiscono oneri che concorrono alla formazione del prezzo finale della prestazione stessa.
Si pensi alle prestazioni rese da professionisti in ambito sanitario, ad esempio da parte di un medico del lavoro il quale, avendo sostenuto spese di viaggio per operare al di fuori della sede dell’attività, richieda il rimborso chilometrico al soggetto committente. Posto che le prestazioni mediche sono normalmente esenti ai fini IVA ex art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72, anche il rimborso delle spese di viaggio verrà esentato dall’imposta. Nell’ipotesi più ricorrente di prestazioni imponibili, invece, la somma oggetto di rimborso sarà assoggettata alla medesima aliquota IVA applicata al corrispettivo della prestazione professionale.
Con riferimento al riaddebito delle spese di viaggio, è stato osservato (nell’ambito della circ. Agenzia delle Entrate n. 58/2001) che tali modalità di rimborso possono creare una situazione svantaggiosa per il professionista in quanto, da un lato, le somme riaddebitate incrementano la base imponibile IVA, dall’altro, l’imposta assolta in sede di acquisto risulta indetraibile (ex art. 19-bis1 lett. e) del DPR 633/72).
Tuttavia, proprio in risposta al dubbio appena esposto, è stato chiarito che l’unica tipologia di rimborsi spese non riconducibile tra i compensi del professionista è quella che ha ad oggetto somme anticipate in nome e per conto del cliente, analiticamente documentate (es. pagamento di imposte, contributi o diritti per conto del committente).
Tali spese, infatti, sono espressamente escluse dalla base imponibile IVA ex art. 15 lett. c) del DPR 633/72, rivelandosi essenziale “che le dette anticipazioni siano regolarmente comprovate mediante documentazione intestata alla controparte” (ris. Agenzia delle Entrate nn. 164/2003e 133/2004).
Occorre però ricordare che, ai fini delle imposte sui redditi, la disciplina del riaddebito delle spese inerenti l’attività professionale (art. 54 comma 5 del TUIR) è stata recentemente modificata per effetto dell’art. 7-quater del DL 193/2016 e dell’art. 8 comma 1 della L. 81/2017, stabilendo che le spese relative all’esecuzione di un incarico (comprese le spese di viaggio), se sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il professionista. Restano invece assimilati ai compensi professionali i rimborsi delle spese sostenute direttamente dal professionista per lo svolgimento della propria attività.
Si rileva, dunque, un disallineamento rispetto alla disciplina IVA, in quanto nell’ambito di quest’ultima non sembra operarsi una distinzione a seconda che le spese in argomento siano sostenute direttamente dal professionista e poi chieste a rimborso, ovvero risultino pagate anticipatamente dal committente.