Per sanare violazioni nelle dichiarazioni fiscali presentate sino al 31 ottobre 2017 si potrà integrare un massimo del 30% rispetto al dichiarato

Di Alfio CISSELLO

Nel corso della conferenza stampa al termine della riunione di ieri, durante la quale il Governo ha approvato il Ddl. di bilancio e il decreto fiscale collegato, il Premier Conte ha annunciato l’introduzione di una sorta di dichiarazione integrativa strumentale a sanare eventuali violazioni commesse nelle dichiarazioni fiscali presentate sino al 31 ottobre 2017.
Premettendo che restano fuori le dichiarazioni omesse, è stato evidenziato che si potrà integrare un massimo del 30% rispetto al dichiarato, pagando una sorta di imposta sostitutiva del 20%, con un massimo di 100.000 euro per periodo d’imposta.
In attesa di conoscere i dettagli del provvedimento (nelle bozze non si fa ancora cenno alla norma), al momento sembra una sorta di ravvedimento operoso potenziato, che sotto certi versi ricorda le definizioni previste dalla legge 289 del 2002.

Nel decreto fiscale si confermano, poi, le anticipazioni dei giorni scorsi:
– ci sarà una definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che prevede lo sconto sulle imposte solo se il contribuente ha vinto in primo o in secondo grado, con stralcio solo di sanzioni e interessi se il processo pende in primo grado, in sede di rinvio o se il contribuente ha perso;

– per coloro i quali sono stati destinatari di avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione, di recupero d’imposta, di inviti a comparire emessi ai sensi dell’art. 5 e/o 11 del DLgs. 218/97 e di processi verbali di constatazione, sarà possibile un’adesione integrale al contenuto degli atti stessi, con stralcio di soli interessi e sanzioni;

– per i ruoli (e i crediti da accertamento esecutivo e avviso di addebito) consegnati dal 2000 al 2017 ci sarà una nuova edizione della rottamazione dei ruoli, con stralcio di sanzioni e interessi di mora, cui potranno beneficiare anche coloro i quali hanno presentato domanda per le precedenti ma non hanno pagato le somme, o coloro i quali, seppure con alcune particolarità, hanno presentato domanda e hanno pagato tardi le rate (si veda “In arrivo la riapertura della rottamazione per carichi affidati dal 2000 al 2017” del 6 ottobre 2018);

– i ruoli, comprensivi di sanzioni e interessi, sino a 1.000 euro (quale importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto), consegnati nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010, sono automaticamente annullati.

La rottamazione dei ruoli e lo stralcio dei debiti sino a 1.000 euro non riguardano solo i debiti tributari, ma anche quelli di natura contributiva, come peraltro era successo per le pregresse rottamazioni.
Anche l’adesione ai processi verbali di constatazione riguarderà i contributi previdenziali, a differenza della definizione degli accertamenti e delle liti pendenti.

In merito alla definizione delle liti pendenti, si registrano alcune novità rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi.
Rimane confermato che, se il processo pende in primo grado o in sede di rinvio oppure se il contribuente ha perso, il beneficio consisterà solo nello stralcio di sanzioni e interessi, con obbligo di pagamento delle intere imposte, così come lo stralcio della metà delle imposte (oltre a sanzioni e interessi) se il contribuente ha vinto in primo grado.
Invece, se il contribuente ha vinto in secondo grado, lo sconto sarà al quinto delle imposte, dunque più consistente rispetto al terzo, indicato nelle precedenti bozze di decreto.

Un’altra novità, che riguarda una certa mole di contenzioso, è inerente alle liti su atti irrogativi di sanzioni connesse al tributo: in tal caso, la definizione causa lo stralcio delle intere sanzioni, nella misura in cui il rapporto d’imposta sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Si tratta del classico caso in cui il contribuente ha pagato tardi le imposte (rapporto quindi “definito”) e, per questa ragione, abbia ricevuto un atto di irrogazione delle sanzioni da tardivo versamento.

Novità in arrivo anche per quanto concerne la data di notifica del ricorso introduttivo utile ai fini dell’accesso alla sanatoria. Mentre nelle precedenti bozze si parlava del 30 settembre 2018, adesso si parla di data di entrata in vigore del decreto.
Lo stesso, su quest’ultimo fronte, si può dire per la definizione degli avvisi di accertamento/di liquidazione/di recupero del credito d’imposta, che devono essere stati notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, oppure relativamente ai quali, alla predetta data, sia ancora pendente il termine per il ricorso.

Un’ottica simile è stata scelta dal legislatore per l’adesione ai PVC, infatti si parla di verbali consegnati non più entro il 30 settembre 2018, ma entro la data di entrata in vigore del decreto.