Il Sistema di Interscambio rende disponibile il documento nell’area riservata del cliente
La mancata comunicazione dell’indirizzo telematico da parte del cessionario/committente non interrompe il processo di fatturazione elettronica.
Il fatto che il cessionario/committente non sia in grado di fornire il proprio codice destinatario o l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui intende veder recapitata la fattura non ostacola l’emissione della stessa e non costituisce un potenziale motivo di scarto da parte del SdI.
Il Sistema, infatti, verifica la presenza, all’interno del documento, dell’indicazione della ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario, nonché del suo numero di partita IVA, ma considera corretta la fattura anche in assenza di un indirizzo telematico, purché nel campo, obbligatorio, “CodiceDestinatario”, sia inserito il codice convenzionale “0000000”.
Come precisato nel provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757, nella sezione relativa ai dati per la trasmissione della e-fattura il fornitore deve riportare, nel campo “CodiceDestinatario”:
– il codice a 7 cifre eventualmente comunicato dal cliente, che indica il canale telematico da questi prescelto per la ricezione (web service o FTP);
– il codice “0000000” e, nel campo “PECDestinatario”, l’indirizzo di posta elettronica certificata, se il cliente richiede che le e-fatture gli siano recapitate a una casella PEC;
– il codice “0000000”, senza compilare il campo “PECDestinatario”, nell’ipotesi in cui non disponga dell’indirizzo telematico del proprio cliente.
Il codice convenzionale composto da sette zeri andrà compilato anche laddove il cessionario/committente sia esonerato dall’adempimento, e cioè nel caso di fatture emesse nei confronti di soggetti passivi che rientrano nel “regime di vantaggio” o nel regime “forfetario”, di produttori agricoli di cui all’art. 34 comma 6 del DPR 633/72, o di consumatori finali.
Il cliente potrebbe non comunicare alcun codice destinatario o indirizzo PEC, anche nell’ipotesi in cui abbia già provveduto a registrare uno dei due dati, aderendo al servizio dell’Agenzia delle Entrate, presente sul portale “Fatture e corrispettivi”. Nella circostanza, indipendentemente da quanto indicato dal fornitore nella sezione “DatiTrasmissione” della fattura elettronica (cioè indipendentemente da quanto riportato nei campi “CodiceDestinatario” e “PECDestinatario”), il SdI, letta la partita IVA del cessionario/committente, recapiterà il documento presso l’indirizzo precedentemente registrato.
Qualsiasi sia la scelta operata dal cliente e l’indicazione inserita dal fornitore, è opportuno rammentare che la e-fattura deve comunque transitare dal Sistema di Interscambio.
Il SdI “legge” innanzitutto il numero di partita IVA del committente/cessionario, per verificare se quest’ultimo abbia effettuato la registrazione dell’indirizzo telematico; in caso affermativo, procede automaticamente al recapito (sempre che, naturalmente, la fattura abbia superato i controlli).
Lo step successivo, in assenza della registrazione, consiste nel riscontro del contenuto del campo “CodiceDestinatario”. Se è stato inserito il codice di 7 cifre comunicato dal cliente, il SdI invia la fattura al canale telematico corrispondente al codice inserito.
Se è stato, invece, inserito il dato “0000000”, il Sistema verifica la presenza di un indirizzo PEC a cui eventualmente inviare il documento. Laddove quest’ultimo elemento sia assente, la casella risulti piena o non attiva, o il canale telematico, pur correttamente indicato, non sia funzionante, il SdI metterà a disposizione la fattura elettronica nell’area riservata del cessionario/committente, inviando al fornitore una ricevuta di “impossibilità di consegna”.
In questo caso, come precisato anche nella recente guida sulla fatturazione elettronica emanata dall’Agenzia delle Entrate, la fattura si considererà comunque emessa per il fornitore “ma non ancora definitivamente ricevuta (ai fini fiscali) dal cliente”.
Con riferimento alla trasmissione della e-fattura si segnala come le specifiche tecniche allegate al provv. n. 89757/2018, aggiornate al 10 ottobre scorso, abbiano fornito un’indicazione utile ai fornitori che decidessero di utilizzare la casella PEC per l’invio del documento. In tale ipotesi il soggetto passivo dovrà effettuare una prima trasmissione al Sistema di Interscambio all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it. Con il conseguente messaggio di risposta il SdI comunicherà al soggetto trasmittente l’indirizzo PEC che dovrà essere utilizzato per gli invii successivi.