Imposta detraibile già entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
Con la nuova versione della bozza di DL Fiscale, sulla quale il Governo sta lavorando e che potrebbe arrivare sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri, si intende mettere mano a uno dei temi più controversi che sta caratterizzando il periodo d’imposta 2018.
L’introduzione delle nuove regole in materia di detrazione IVA e di registrazione delle fatture di acquisto, sulle quali l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la circolare n. 1/2018, ha originato numerosi dubbi in merito al termine iniziale per esercitare il diritto alla detrazione relativo all’imposta emergente dalle fatture ricevute successivamente al mese di esigibilità.
Il caso più “classico” è quello della fattura relativa a una cessione di beni mobili consegnati nel mese di settembre 2018, la quale – seppur recante una data di emissione nel mese di settembre – perviene al committente nei primi giorni del mese di ottobre 2018.
La lettura combinata dell’art. 19 del DPR 633/72 e dell’art. 1 comma 1 del DPR 100/98 sembra suggerire la possibilità di computare in detrazione, già nella prima liquidazione utile, l’imposta emergente dalle fatture relative a operazioni “effettuate” nel mese precedente (si veda “Fatture nella liquidazione del mese precedente senza perdere la detrazione IVA” del 12 febbraio 2018). Il discrimine per l’esercizio del diritto alla detrazione sarebbe, secondo questa lettura, dunque, nel momento di effettuazione della cessione o prestazione ex art. 6 del DPR 633/72 e nella corrispondente data di emissione della fattura ed esigibilità dell’imposta.
La lettura della circolare n. 1/2018 dell’Agenzia delle Entrate portava, però, anche a titolo prudenziale, ad attendere (almeno) la liquidazione relativa al mese successivo in tutti i casi in cui la fattura non fosse pervenuta entro la fine del mese relativo al momento di effettuazione della cessione o prestazione.
La questione si sarebbe, in ogni caso, risolta a decorrere dal 1° gennaio 2019 con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, giacché la fattura elettronica per sua propria natura si caratterizza per una contestuale emissione e ricezione del documento (fatti salvi i “fisiologici” tempi del Sistema di Interscambio).
Per far fronte ai dubbi sull’argomento, comunque, il legislatore intende apportare una modifica all’art. 1 comma 1 del DPR 100/98 esplicitando che entro il giorno 16 del mese “può essere esercitato il diritto alla detrazione relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.
Un’eccezione è rappresentata dalle fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente, in piena conformità con lo spirito del novellato art. 19 del DPR 633/72. Su questo aspetto, per il solo anno in corso, la circolare n. 1/2018 aveva comunque consentito la possibilità di computare l’IVA a credito nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2018 per tutte le fatture ricevute entro il 16 gennaio 2018 e relative a operazioni la cui imposta era divenuta esigibile nel 2017.
La relazione illustrativa alla bozza di decreto legge ben descrive la ratio dell’intervento normativo: il periodo inserito nell’art. 1 comma 1 del DPR 100/98 prevede che “il cessionario/committente possa computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l’imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo. In tale evenienza l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento”.
La soluzione delineata del legislatore appare coerente con l’art. 167 della direttiva 2006/112/CE, in virtù del quale il diritto alla detrazione sorge “quando l’imposta detraibile diventa esigibile”, vale a dire nel momento in cui si realizzano le condizioni di legge affinché l’Erario possa far valere, nei confronti del debitore, il diritto al pagamento dell’imposta (es. consegna di beni mobili), fermo restando che, per esercitare il diritto alla detrazione stessa, è necessario il possesso di una valida fattura di acquisto (art. 178della direttiva 2006/112/CE).