Allo studio del Governo semplificazioni per non differire il nuovo adempimento riducendone i possibili effetti negativi

Di Luca BILANCINI e Simonetta LA GRUTTA

L’emissione tardiva della fattura, purché entro il termine della liquidazione periodica, non è soggetta a sanzioni per il primo semestre del 2019; dal 1° luglio 2019 le fatture potranno essere emesse entro 10 giorni dall’effettuazione delle relative operazioni e, in ultimo, non sarà più prevista la numerazione progressiva delle fatture d’acquisto nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72. Sono queste tre delle semplificazioni contenute nella bozza di decreto fiscale che potrebbe essere sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri.

Si tratta di misure che, come si legge nella relazione illustrativa, potrebbero consentire di non differire l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, rispettando così i tempi previsti e autorizzati dal Consiglio dell’Unione europea nella decisione di esecuzione 16 aprile 2018 n. 2018/593, e riducendo, nel contempo, al minimo gli effetti negativi dei possibili ritardi conseguenti alla necessità di adeguare i sistemi informatici.

La prima importante novità riguarderebbe l’istituzione di un periodo semestrale di sostanziale azzeramento delle sanzioni nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore emetta tardivamente la fattura, provvedendovi comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA. Si tratta, sostanzialmente, della conferma, in via legislativa, delle precisazioni che l’Agenzia delle Entrate aveva fornito nella propria circolare del 2 luglio 2018 n. 13.

L’elemento di novità della bozza di decreto risiede nel fatto che, ove la fattura fosse emessa oltre tale scadenza, ma comunque entro il termine per far concorrere l’imposta alla liquidazione del mese o trimestre successivo, la sanzione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 sarebbe ridotta dell’80%.
Anche il cessionario/committente che abbia detratto l’imposta senza avere ricevuto una fattura elettronica potrebbe non essere sanzionato se il documento venisse emesso “entro i termini della propria liquidazione periodica” o se vi provvedesse autonomamente, secondo la procedura indicata nell’art. 6 comma 8 del DLgs 471/97.

Terminato il semestre, dal 1° luglio 2019, il problema della tardiva emissione potrebbe risultare assai ridimensionato grazie a una significativa novità che verrebbe introdotta nell’art. 21 del DPR 633/72. La norma novellata consentirebbe, infatti, di procedere all’emissione delle fatture “entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione”. Chi vorrà avvalersi di tale possibilità sarà tenuto, come segnalato nella relazione tecnica alla bozza di decreto, a dare evidenza nel documento del fatto che la data di emissione differisce da quella di effettuazione.

Atteso che la fattura elettronica si intende emessa quando viene trasmessa al SdI, si sottolinea, altresì, come sia necessario che nel nuovo arco temporale (10 giorni) concesso per l’emissione, il cedente/prestatore o il soggetto da questi incaricato provveda alla trasmissione.
Ulteriori novità di rilievo contenute nella bozza di decreto fiscale riguardano le semplificazioni concernenti l’annotazione delle fatture emesse e di quelle di acquisto.

Per quanto concerne le prime, l’art. 23 del DPR 633/72 verrebbe riscritto prevedendo che debbano essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tutte le fatture emesse, comprendendosi quindi quelle “immediate”, quelle “differite” (all’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72), quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un alto Stato membro Ue (art. 21 comma 4 lett. c) del DPR 633/72) e quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti passivi extra Ue (art. 21comma 4 lett. d) del DPR 633/72).

Unica eccezione sarebbe costituita dalle fatture relative alle “cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente”, di cui all’art. 21 comma 4 lett. d) del DPR 633/72, che devono essere emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. In questo caso la registrazione potrebbe avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese, così consentendo lo slittamento dell’esigibilità dell’imposta.

Per quanto concerne il registro degli acquisti la bozza di decreto prevede l’abolizionedell’obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali ricevute (protocollo), dal momento che l’adempimento risulterebbe assolto per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio.