In attesa delle decisioni del Governo, si può esercitare tale possibilità con REDDITI 2018

Di Marco MARANI

Pare più che probabile abrogazione dell’ACE ad opera del prossimo decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, come anticipato nella Nota di aggiornamento al DEF 2018 (si veda “Nel DEF addio a IRI e ACE per fare posto a minimi e dual tax” del 6 ottobre). Nel registrare un forte scoramento nel mondo delle imprese e della business community, il passaggio dal “non ci resta che piangere” (tratto dal famoso capolavoro) al “non ci resta che convertire” (in crediti d’imposta IRAP) è presto fatto.

Nella bozza di decreto fiscale che circola non è ancora dato sapere come verrà disposta l’abrogazione, che dovrebbe operare a partire dal periodo di imposta successivo a quello di approvazione del decreto (dunque, nella generalità dei casi, dal 1° gennaio 2019). Logica vuole, anche a salvaguardia delle situazioni giuridiche soggettive già maturate, che l’abrogazione debba riguardare solo le “nuove” variazioni ACE, lasciando invece fermo il diritto dei contribuenti di poter recuperare in deduzione nei prossimi esercizi le (eventuali) eccedenze ACE non sfruttate al 31 dicembre 2018 per incapienza del reddito, e come tali riportabili in futuro.

Davanti ai pessimisti che non escludono un azzeramento complessivo della misura, la via d’uscita per evitare la penalizzazione è quella di sfruttare, in occasione del prossimo invio del modello REDDITI 2018, la strada della conversione delle eccedenze ACE in crediti d’imposta IRAP.

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 1, comma 4 del DL n. 201/2011 da parte dell’art. 19, comma 1, lett. b) del DL n. 91/2014, si può infatti fruire di un credito d’imposta applicando alle eccedenze ACE non utilizzate “le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è utilizzato in diminuzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo”.  Per effetto della norma, quindi, le eccedenza ACE possono essere (in tutto o in parte) trasformate in un credito di imposta, da utilizzarsi – in cinque quote annuali di pari importo – esclusivamente a riduzione dell’IRAP dovuta fino a concorrenza dell’imposta stessa.

Il credito in esame non può essere utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi, per cui l’unico utilizzo possibile è quello della compensazione verticale (interna) con i versamenti dovuti a titolo di IRAP. Per tale credito, inoltre: non opera il limite generale di compensabilità pari a 700.000 euro annui; non si applica il limite che vieta la compensazione in presenza di debiti scaduti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro; non è richiesta, a prescindere dal suo ammontare, l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione. Il credito di imposta, infine, non è soggetto al limite di euro 250.000 previsto per i crediti agevolativi.

Con riguardo alla sua determinazione, il credito d’imposta si determina applicando l’aliquota ordinaria IRES (24%) alla quota di eccedenza ACE che si sceglie di trasformare in credito d’imposta, senza tener conto della eventuale applicazione di addizionali vigenti. Detta possibilità è applicabile solo alle eccedenze maturate dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate (circ. n. 21/2015, § 2), la scelta per la trasformazione delle eccedenze ACE avrebbe carattere irrevocabile e, pertanto, non è più possibile tornare indietro.

Il modello REDDITI 2018 rappresenta quindi la giusta occasione per avvalersi del regime della trasformazione delle eccedenze ACE in crediti di imposta. Se nel decreto fiscale di fine anno l’ACE venisse azzerata del tutto, senza neanche mantenerla provvisoriamente in vita per consentire il recupero delle eccedenze pregresse risultanti al 31 dicembre 2018, il modello REDDITI 2018 sarebbe in realtà l’ultima occasione per evitare il maleficio.

Una tesi per la quale, davanti ad un possibile cambio normativo, un ricorso massiccio alla trasformazione (in crediti d’imposta IRAP) della totalità delle eccedenze ACE non utilizzate al 31 dicembre 2018 configurerebbe un’ipotesi di abuso del diritto sarebbe a dir poco ardita e sconclusionata. La scelta che verrebbe operata nel modello dichiarativo di trasformare tutte le eccedenze, anziché di riportarle a nuovo, rientrerebbe tra quelle alternative che consapevolmente ed incondizionatamente l’ordinamento mette a disposizione degli operatori al momento dell’invio del modello, non potendo proprio per questo esser considerata come un espediente abusivo. Sarebbe, altrimenti, come dire che lo slittamento in avanti di una cessione d’azienda, teso a sfruttare la migliore variabile fiscale dovuta ad un atteso abbattimento dell’aliquota a partire dall’esercizio successivo, avrebbe la natura di “espediente” o “stratagemma” proprio dei comportamenti elusivi ed abusivi, e non già di una scelta lungimirante.

Margini entro cui perseguire una convenienza fiscale sono normativamente sanciti dalle disposizioni tributarie, e la scelta per la conversione integrale delle eccedenze ACE, davanti ad un possibile rischio di perdere quanto maturato, vi rientrerebbe appieno.