Valide fino al 31 dicembre le istruzioni della circolare n. 18/2014 in tema di accordo del destinatario
La disposizione contenuta nell’art. 232 della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui l’utilizzo delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi è subordinato all’accordo con il destinatario, si può considerare efficace sino al 31 dicembre 2018, per tutti i documenti per i quali il formato elettronico è ancora facoltativo.
Il Consiglio dell’Unione europea ha, infatti, concesso all’Italia di derogare alle regole “ordinarie” in tema di accettazione, per poter ricorrere alla fatturazione elettronica obbligatoria. Si può ritenere, quindi, che laddove l’emissione in formato elettronico non sia (ancora) prevista per legge, sia necessario, ai fini del perfezionamento del processo, l’accordo del destinatario.
Ciò non ha conseguenze per l’emittente. A tal proposito, infatti, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 24 giugno 2014 n. 18, ha precisato che, anche nel caso in cui il ricevente non abbia dato il proprio consenso, la fattura potrà comunque essere considerata emessa in formato elettronico dal cedente/prestatore.
Volendo esemplificare, quindi, mentre il processo di fatturazione elettronica (e, quindi, ad esempio, l’obbligo di conservazione) è “imposto” dal 1° luglio 2018 al ricevente per obbligo di legge, indipendentemente dal suo consenso, nei settori dei carburanti per autotrazione (fatta eccezione per le cessioni effettuate presso impianti di distribuzione stradale) e dei subappalti pubblici, in tutti gli altri casi, sino al 31 dicembre, la fattura potrebbe essere elettronica solo per chi la emette e non per chi la riceve.
Particolarmente delicato, quindi, dal lato del cessionario/committente, l’aspetto della manifestazione dell’accordo. La citata circolare n. 18/2014 ricorda che “il termine accettazione riprende le indicazioni delle Note esplicative alla direttiva 2010/45/UE”, e non presuppone l’esistenza di un “accordo formale (precedente o successivo) alla fatturazione fra le parti”.
Nelle citate Note la Commissione europea fa rilevare come l’accettazione possa essere scritta o frutto di un “tacito accordo”, che può essere implicitamente dedotto dalla trattazione o dal pagamento della fattura ricevuta.
Stando, quindi, alla lettura del documento esplicativo della direttiva sulla fatturazione, il soggetto che ricevesse una fattura elettronica emessa in via facoltativa (sino al 31 dicembre 2018), potrebbe accettare tale procedura con il semplice download dall’area riservata o mediante il pagamento dell’importo dovuto.
In realtà la stessa circolare n. 18/2014 precisa, al § 1.5, che la stampa e la conservazione analogica del documento possono rappresentare un comportamento concludente che consente di manifestare l’intenzione di non accettare la fattura nel suo formato elettronico, anche nel caso in cui il cessionario/committente dovesse procedere al suo pagamento e alla sua registrazione.
Ciò premesso, nell’ipotesi in cui si desideri continuare a ricevere il documento analogico (fattura cartacea o in formato “pdf”) sino a fine anno, si ritiene consigliabile informare il fornitore circa la propria intenzione di non aderire alla procedura elettronica, precisando che il pagamento della fattura non deve essere interpretato come accettazione della e-fattura.
Al contrario, deve ritenersi, in linea di massima, esistente la manifestazione del consenso, laddove il cessionario/committente comunichi al cedente/prestatore il proprio indirizzo telematico (indirizzo PEC o codice destinatario), esprimendo così la propria accettazione del processo.
Va precisato che qualora il soggetto passivo accetti di ricevere la fattura in formato elettronico il momento da cui decorrono i termini per la detraibilità dell’IVA a suo carico coincide con la data di ricezione “attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione” o, nel caso in cui il Sistema di Interscambio non sia riuscito a consegnare il documento, dalla “data di presa visione” della e-fattura nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui la stessa è stata depositata (cfr. provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 e relative specifiche tecniche, il cui ultimo aggiornamento è stato diffuso nella data di ieri).
Il dies a quo di detraibilità dell’imposta è invece quello di ricezione del documento cartaceo (anche tramite e-mail ordinaria), se il destinatario non intende aderire alla procedura di fatturazione elettronica “facoltativa”.
In questo caso, naturalmente, il ricevente non sarà obbligato a conservare il documento in formato digitale, dal momento che la fattura si considera elettronica esclusivamente per l’emittente.