Utilizzo consentito solo al medesimo soggetto che ha maturato il credito
La possibilità di trasferire il credito IVA, emergente dalla dichiarazione annuale, è espressamente riconosciuta a norma dell’art. 5 comma 4-ter del DL 70/88, nelle forme previste (atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio) e all’osservanza di specifiche formalità come la notifica all’Ufficio territorialmente competente nei confronti del cedente.
L’avvenuto trasferimento del credito IVA, rispettate le condizioni prescritte dalla legge, pone alcuni interrogativi in merito all’utilizzo da parte del cessionario di tale credito.
Va, infatti, rilevato che la disciplina attualmente in vigore non fornisce la possibilità, per il soggetto cessionario del credito, di impiegare detto credito in compensazione “orizzontale” mediante F24.
A tale conclusione si giunge dalla lettura dell’art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97, il quale espressamente permette di assolvere gli obblighi derivanti dai versamenti delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute all’Erario o ad altri enti impositori, avvalendosi della compensazione dei crediti:
– risultanti dalle dichiarazioni periodiche (nel caso di specie, la dichiarazione IVA, per il credito IVA annuale);
– “nei confronti dei medesimi soggetti”.
Come recentemente delineato nella ris. Agenzia delle Entrate n. 140/2017, infatti, la compensazione, fatte salve specifiche limitate eccezioni, “trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi” (in questo senso si sono espresse anche Cass. n. 15123 del 2006, Cass. nn. 14874 e 18788 del 2016).
Nella risoluzione citata viene esclusa la possibilità di estinguere un debito d’imposta altrui, oggetto di accollo, utilizzando in compensazione “orizzontale” crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario.
Al medesimo esito deve giungersi per il trasferimento di un credito d’imposta, a titolo traslativo della proprietà, escludendo l’utilizzo in compensazione “orizzontale” con debiti fiscali o contributivi da parte del cessionario del credito, in quanto soggetto diverso da colui che lo ha maturato.
Oltre alla lettura dell’art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97 depone in sfavore dell’utilizzo in compensazione del credito IVA ceduto l’art. 30 del DPR 633/72, il quale regola l’utilizzo delle eccedenze detraibili maturate dai soggetti passivi IVA.
Quest’ultima disposizione è stata interpretata, tra l’altro, dalla Corte di Cassazione nella pronuncia 16 aprile 2008 n. 9961. L’impostazione della sentenza appare riferibile alla fattispecie in esame, sebbene la vicenda oggetto della causa sia anteriore al DLgs. 241/97che ha introdotto la compensazione “orizzontale” per i crediti IVA e nonostante la decisione riguardi la cessione del credito IVA avvenuta nell’ambito di una cessione d’azienda (su questa particolare fattispecie si è poi pronunciata, in senso diverso, la ris. Agenzia delle Entrate n. 417/2008).
La Corte ha affermato che “l’art. 30 DPR 633/72 prevede che, di regola, il credito IVA sia detratto, nell’anno successivo, dal debito risultante dalla dichiarazione relativa a questo anno. Ciò comporta che il credito si colleghi inscindibilmente alla posizione fiscale del contribuente che lo ha maturato, essendo destinato a divenire uno degli elementi determinanti dell’esistenza e della consistenza del suo debito IVA per l’anno successivo”. Conseguentemente, è corretto ritenere “del tutto estranea al sistema applicativo dell’IVA la possibilità che i crediti IVA di un contribuente possano concorrere alla commisurazione delle detrazioni spettanti, per l’anno successivo, ad un contribuente diverso”.
La citata pronuncia precisa ancora che “la compensazione, in tema di IVA, non è ammessa nella legislazione tributaria se non nei limiti nei quali è esplicitamente regolata, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche inderogabili norme di legge”.
Una ulteriore possibile conferma del principio poc’anzi descritto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sembra rinvenirsi nell’affermazione in base alla quale “occorre comunque rispettare il principio secondo cui la cessione, anche parziale, del credito IVA non può alterare l’originario rapporto obbligatorio di diritto pubblico esistente tra l’Amministrazione finanziaria ed il cedente del credito” (risoluzione n. 103/2006), sottintendendo che non si instaura un analogo rapporto di natura pubblicistica tra il cessionario del credito IVA e l’Erario.