Per la compilazione e l’invio del modello si accede nell’area autenticata dell’Agenzia delle Entrate
Per l’invio della “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” relativa al 2018 e della “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per il 2017 è disponibile un’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS. La procedura è accessibile nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”, in cui è possibile selezionare la voce “Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali”.
Il percorso per raggiungere la piattaforma dedicata al bonus investimenti pubblicitari, non riportato nella scheda riepilogativa dell’agevolazione presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato evidenziato nell’ambito di alcune FAQ pubblicate ieri sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
La piattaforma dedicata al bonus investimenti pubblicitari contiene diverse sezioni.
La sezione “Comunicazione”, dedicata alla compilazione della comunicazione, ricorda che la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta relativa all’anno 2018 può essere inviata dal 22 settembre al 22 ottobre 2018; se nello stesso periodo vengono inviate più comunicazioni, è considerata valida solo l’ultima presentata. Per gli investimenti effettuati nell’anno 2017 non deve essere inviata la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, ma va presentata direttamente la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.
La sezione “Dichiarazione sostitutiva” ricorda che la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2017 può essere inviata dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2018 può essere inviata dal 1° al 31 gennaio 2019 solo se è stata precedentemente inviata la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta.
La sezione “Attestazioni” consente di visualizzare e stampare i modelli inviati e le relative ricevute.
Quanto alla sezione “Rinuncia”, come precisato nelle FAQ, la rinuncia, totale o parziale, agli effetti di una “comunicazione per l’accesso” al credito di imposta precedentemente inviata, può essere presentata, per qualunque motivo, negli stessi termini per la presentazione della comunicazione stessa (22 settembre-22 ottobre 2018). La rinuncia presentata fuori termine non sarà presa in considerazione. Non è possibile, invece, presentare una rinuncia agli effetti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.
Come evidenziato nelle FAQ, ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.
In merito all’ambito applicativo dell’agevolazione, le FAQ precisano che non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità rispetto a quelle espressamente previste, come ad esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line, ecc.
Viene, inoltre, confermato che non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero. Pertanto, sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, oltre ai soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.
Quanto alle spese di pubblicità rilevanti ai fini del credito d’imposta, posto che le stesse sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso, viene chiarito che sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, ma non quelli corrisposti alle concessionarie di pubblicità.
Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle imprese editoriali, ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.