Incluse anche le bollette doganali e le cessioni e prestazioni territorialmente non rilevanti in Italia
Rientrano nella comunicazione dei dati delle fatture, in scadenza il prossimo 1° ottobre 2018 per il primo semestre 2018 (o secondo trimestre 2018), anche le operazioni con controparti non residenti.
Per le operazioni attive fuori campo IVA soggette all’obbligo di fatturazione (art. 21comma 6-bis del DPR 633/72) si distingue a seconda della natura dell’operazione posta in essere riportando:
– il codice “N2” per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall’Unione europea (ad esempio, i servizi “generici” nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nella Ue);
– il codice “N6” per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, territorialmente non rilevanti in Italia, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato Ue (ad esempio, i servizi “generici” nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Francia).
Rientrano nel codice “N6” anche le cessioni di beni ubicati in un altro Stato Ue ex art. 7-bis del DPR 633/72, qualora effettuate nei confronti di soggetti Ue che non sono debitori d’imposta (e, quindi, non ricomprese nel citato art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72). Tale aspetto è stato specificato nelle codifiche standard di Assosoftware, aggiornate da ultimo in data 16 aprile 2018.
Si utilizza il codice “N7” per le prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici (art. 7-sexies, lett. f) e g) del DPR 633/72), per le quali il soggetto passivo residente in Italia abbia aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop) e, pur essendo esonerato, abbia emesso fattura riportando l’aliquota e l’imposta dello Stato Ue nel quale si trova il consumatore finale destinatario del servizio.
Per le operazioni non imponibili (tra cui, le cessioni intracomunitarie e le cessioni all’esportazione) si utilizza, invece, il codice “N3”. Fanno eccezione le vendite a distanza “sopra soglia”, contraddistinte dal codice “N7”. Anche le operazioni relative ai depositi IVA rientrano nella codifica “N3”.
Gli acquisti che i soggetti passivi stabiliti in Italia effettuano da controparti estere, con il meccanismo del reverse charge (art. 17 comma 2 del DPR 633/72) sono indicati nella comunicazione con il codice “N6”, distinguendo tra l’altro ulteriormente nel campo “TipoDocumento” tra fatture per acquisti intracomunitari di beni (TD10) e fatture per acquisti intracomunitari di servizi (TD11).
Per le importazioni, si fa riferimento alle ordinarie modalità di comunicazione tenendo, però, presente le peculiari modalità di registrazione delle bollette doganali nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/72.
Nella prassi operativa, la registrazione di tali documenti viene effettuata inserendo, nei software contabili, una sola anagrafica a fronte del fornitore generico “bolla doganale” e specificando, di volta in volta, la denominazione dell’ufficio doganale da riportare nei registri IVA.
Stante tale modalità di registrazione (che peraltro appare conforme alle indicazioni di cui alla C.M. 19 dicembre 1972 n. 874), in sede di compilazione della comunicazione dati fatture, il soggetto passivo IVA potrebbe non disporre delle informazioni da riportare nei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Codice” relativi al fornitore extra Ue.
Al fine di non creare aggravi per i soggetti che dispongono di software contabili che presentano le limitazioni descritte, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di comunicare i dati delle bollette doganali in modo semplificato valorizzando:
– il campo “IdPaese” con la stringa “OO”;
– il campo “Idcodice” con una sequenza di undici “9”.
Ciò anche in considerazione del fatto che, nel caso in cui l’elemento informativo “IdPaese” sia valorizzato con un codice riferito a uno Stato extra Ue, il sistema ricevente non effettua controlli sul valore riportato nell’elemento informativo “IdFiscale”, con la conseguenza che quest’ultimo può essere valorizzato liberamente.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto tale modalità di compilazione “semplificata”, con risoluzione n. 87/2017, per le sole comunicazioni relative al periodo d’imposta 2017.
Con una FAQ pubblicata successivamente sul portale “Fatture e corrispettivi”, invece, tale limitazione temporale non è stata replicata, lasciando intendere che, nelle more dell’adattamento dei software, la semplificazione possa ritenersi valida anche per le comunicazioni del periodo d’imposta 2018.