Le figure di agente e rappresentante di commercio non sono equiparabili

Di Paola RIVETTI

Con riguardo al regime di cassa per le imprese minori, gli intermediari e i rappresentanti di commercio e gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande o che rendono prestazioni alberghiere, di cui all’art. 1 comma 1 del DM 13 ottobre 1979, possono usufruire di una deduzione forfetaria dal reddito a titolo di spese non documentate di un importo pari (art. 66 comma 4 del TUIR):
– al 3% dei ricavi, fino a 6.197,48 euro;
– all’1% dei ricavi, oltre 6.197,48 euro e fino a 77.468,53 euro;
– allo 0,5% dei ricavi, oltre 77.468,53 euro e fino a 92.962,24 euro.

L’ambito operativo della norma presenta dei profili di incertezza per quanto concerne la definizione della categoria degli “intermediari e rappresentanti del commercio”. La tematica non risulta esaminata dalla prassi e dalla giurisprudenza, mentre si registrano opinioni divergenti in dottrina.
La figura del mediatore è disciplinata, oltre che dal codice civile (artt. 1754-1765), anche dalla L. 3 febbraio 1989 n. 39. Stando alla definizione civilistica, il mediatore “mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”. Tipicamente, rientrano nella categoria i mediatori immobiliari, per i quali l’attività di intermediazione è finalizzata alla conclusione di affari relativi ad immobili. Tali soggetti possono, quindi, beneficiare ai fini reddituali della deduzione forfetaria di cui all’art. 66 comma 4 del TUIR.

Relativamente al rappresentante di commercio, occorre, invece, far riferimento alla L. 3 maggio 1985 n. 204 che lo definisce come colui che viene “stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone”.
Dalla figura del rappresentante va tenuta distinta quella dell’agente di commercio, identificato in colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere, per loro conto, la conclusione di contratti in una o più zone determinate, salvo che, come previsto dall’art. 1752c.c., gli sia attribuito il potere di stipulare i contratti in rappresentanza di colui che gli ha affidato l’incarico. La definizione fornita dalla citata L. 204/85 riprende quella dell’art. 1742 c.c.

Se a livello gergale spesso i termini agente e rappresentante sono usati come sinonimi, a livello definitorio, le due figure non sono equiparabili poiché il rappresentante, a differenza dell’agente, può concludere contratti in nome e per conto dell’impresa mandante (potere di rappresentanza).

Volendo estendere tali considerazioni alla norma fiscale che stiamo esaminando, ne deriverebbe che solo i rappresentanti di commercio, e non anche gli agenti di commercio, possono beneficiare della deduzione forfetaria. A livello operativo, quindi, occorrerebbe prima verificare la riconducibilità della fattispecie specifica alla tipologia indicata, facendo riferimento alla normativa di riferimento, e solo successivamente, applicare la misura fiscale.

Sulla tematica, peraltro, si registrano anche opinioni meno rigide che, attribuendo all’inciso “intermediari e rappresentanti del commercio” carattere generico, danno un’interpretazione estensiva della norma, consentendone l’applicazione a promotori finanziari, agenti in prodotti finanziari, agenti di assicurazione, ecc.. Secondo tale posizione si tratterebbe pur sempre di fattispecie riconducibili all’attività di intermediazione e assimilate di cui all’art. 2195 c.c.

Altre volte viene anche richiamata la C.M. n. 48/98 (§ 2.1.3.5) la quale, rispetto alla deduzione per gli autoveicoli (art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR), aveva indicato che “i criteri di deducibilità dettati per coloro che svolgono l’attività di agenzia o di rappresentanza di commercio sono applicabili anche nei riguardi dei promotori finanziari e degli agenti di assicurazione (..) che sono stati assimilati ai rappresentanti e agenti di commercio”. Tale chiarimento potrebbe essere valutato non del tutto pertinente poiché i testi normativi non sono perfettamente coincidenti (l’art. 164 richiama “soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio”, mentre l’art. 66 “intermediari e i rappresentanti di commercio”).

Non resta che valutare con cautela l’applicazione della deduzione forfetaria, auspicando un intervento di fonte ufficiale.