La deroga non è ammessa nemmeno per i contratti stipulati prima, ma la cui esecuzione ha generato crediti successivamente
L’art. 2 del DL 25/2017, modificando il comma 2 dell’art. 29 del DLgs. 276/2003, ha ridisegnato in modo sensibile il regime della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore nell’ambito di un appalto.
Oltre a eliminare il meccanismo della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, del quale si poteva avvantaggiare in giudizio il committente principale, ove citato dal lavoratore, nonché l’obbligo, sempre in giudizio, del litisconsorzio necessario tra il committente imprenditore o datore di lavoro e gli eventuali ulteriori subappaltatori, la norma in questione è intervenuta, altresì, in tema di contrattazione collettiva.
Prima della modifica, alla contrattazione collettiva era data facoltà di derogare al principio della solidarietà del committente, individuando metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Una possibilità che l’art. 2 del DL 25/2017 ha escluso, determinando una richiesta di chiarimento da parte del sindacato UGL Terziario circa la portata applicativa di tale modifica.
Più in particolare è stato chiesto al Ministero del Lavoro se il citato art. 2 abbia o meno natura retroattiva alla luce di quanto prevede l’art. 11, Capo II delle Preleggi del codice civile, in materia di efficacia della legge nel tempo, e che margini di operatività possano essere riconosciuti ai contratti collettivi che, in attuazione del richiamato art. 29, comma 2 abbiano istituito misure di verifica e di controllo sulla regolarità complessiva degli appalti nonché agli atti contrattuali derivanti dall’applicazione di tali misure.
In tal senso il Ministero si è espresso con interpello n. 5/2018 in maniera del tutto lineare, rispettando perfettamente, in assenza di una specifica disciplina del periodo transitorio che si occupasse dei contratti in essere, il principio di irretroattività della legge, stabilito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile.
Il ragionamento ministeriale muove da un dato oggettivo, rappresentato dalla circostanza che, a partire dal 17 marzo 2017, data di entrata in vigore del DL 25/2017, nel comma 2 dell’art. 29 non è più presente il periodo “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”, in ragione del quale poteva operare la deroga in questione.
Pertanto, appare evidente come a partire da tale data la deroga non possa più sussistere e ciò non solo nei confronti dei contratti di appalto stipulati successivamente a tale data, ma, per certi versi, anche riguardo quelli stipulati in un momento antecedente, la cui esecuzione, tuttavia, ha generato crediti successivamente.
L’interpello sottolinea, infatti, che la norma novellata, quale ius superveniens, opera nei confronti di situazioni e/o fatti che al momento dell’entrata in vigore del DL 25/2017 non erano sorti e non risultavano perfezionati nei loro elementi né nella loro esecuzione, come il caso delle obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell’appalto.
In tal senso, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del DL 25/2017, sempre che ricorrano le condizioni previste.
Tale deroga, invece, non potrà operare per i crediti maturati nel periodo successivo, come nel caso di prestazione resa da un lavoratore impiegato in forza di un contratto di appalto stipulato in data precedente il 17 marzo 2017 ma le cui prestazioni si sono, ad esempio, protratte per diversi mesi, alcuni dei quali successivi all’entrata in vigore del DL 25/2017. Per tali ultime prestazioni, quindi, la contrattazione collettiva, ove esistente, non potrà, comunque, escludere il nuovo regime di solidarietà, previsto dal novellato comma 2 dell’art. 29.
Da ultimo si ricorda quanto sostenuto dalla Cassazione con sentenza n. 17725/2017, secondo la quale la logica della solidarietà tra l’appaltatore e il committente sancita dall’art. 29, comma 2 del DLgs. 276/2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, nonché il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto, impongono di ritenere che la solidarietà sussista solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto lavorativocoinvolto dall’appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, e il termine biennale dalla cessazione dell’appalto previsto dalla suddetta disposizione ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità.