Lo schema di DLgs. di recepimento della direttiva ATAD modifica dal 2019 la disciplina prevista dall’art. 166 del TUIR

Di Luca MIELE

Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 agosto 2018, al fine di recepire la cosiddetta direttiva ATAD, interviene a modificare dal 2019 la disciplina della exit tax di cui all’art. 166 del TUIR.
Uno dei temi di maggior interesse, che trova una puntuale definizione nello schema di decreto, riguarda l’utilizzo delle perdite prodotte dalla società trasferita all’estero.

La disciplina è oggi regolata dall’art. 1, comma 4 del DM 2 luglio 2014, che così recita: “Le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, comprensivo dei componenti di cui al comma 2. L’eccedenza, unitamente all’eventuale perdita di tale periodo, compensa la plusvalenza di cui al comma 1. Per le eventuali perdite ancora residue, resta ferma l’applicazione dell’art. 166, comma 2-bis, del TUIR”.

In base a tale previsione, supponendo che una società trasferisca la propria residenza all’estero, senza lasciare in Italia alcuna stabile organizzazione, le perdite degli esercizi precedenti a quello in cui avviene il trasferimento della residenza compensano prioritariamente il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia. Si tratta del reddito “ordinario” di periodo, al netto quindi della plusvalenza realizzata con il trasferimento (“plusvalenza da exit tax”). L’importo residuo compensa la plusvalenza da exit tax che, pertanto, resta in sospensione solo per l’eventuale eccedenza.
Tale impostazione è confermata dall’art. 2 dello schema di decreto che, peraltro, chiarisce definitivamente che nella fattispecie non trova applicazione il limite dell’80% di cui all’art. 84 del TUIR.

Medesima soluzione è prevista, coerentemente, con riguardo all’ipotesi di trasferimento all’estero di una preesistente stabile organizzazione italiana di società non residente, con cessazione dell’attività d’impresa svolta in Italia. E, ancora, analoga scelta è stata compiuta in ipotesi di trasferimento all’estero mediante operazioni straordinarie laddove successivamente al perfezionamento dell’operazione non rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
Il ragionamento sottostante la scelta di non applicare il limite dell’80% nelle fattispecie sopra indicate è quello di assimilare, ai fini fiscali, il trasferimento all’estero alla liquidazione dell’intero patrimonio.

Nel diverso caso di trasferimento della residenza fiscale all’estero e di permanenza nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione, l’art. 2 dello schema di decreto prevede che le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza siano in primo luogo compensate, con applicazione del limite dell’80%, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota riferibile alla stabile organizzazione, determinata ai sensi dell’art. 181 del TUIR (senza applicazione delle condizioni e del limite di cui all’art. 172), siano computate a riduzione della plusvalenza da exit tax, senza applicazione del limite di cui al comma 1 dell’art. 84.

La fattispecie può essere così esemplificata.
Si assuma che una società si trasferisca e abbia perdite riportabili per 200 a fronte di un patrimonio netto di 300 e consegua nell’ultimo periodo di imposta di residenza un reddito pari a 40 (senza tenere conto della plusvalenza da exit tax pari a 80). Si assuma, altresì, che, a seguito del trasferimento, il 60% del patrimonio rimanga connesso a una stabile organizzazione in Italia.
Le perdite utilizzabili a compensazione del reddito ordinario di periodo saranno pari a 32 (80% di 40); l’eccedenza pari a 168 è utilizzabile a riduzione della plusvalenza da exit tax in misura integrale per la parte proporzionalmente riferibile al patrimonio netto della società trasferenda non confluito nella stabile organizzazione residua in base al criterio dell’art. 181 del TUIR e, quindi, per 67,20 (40%x168).
Le perdite proporzionalmente riferibili al patrimonio netto confluito nella stabile organizzazione residua (60%x168 = 100,80) sono riportabili in capo alla stabile per essere utilizzate a fronte del reddito imponibile da essa realizzato in Italia.
Si ritiene che l’utilizzo debba avvenire nei limiti dell’80% del reddito della stabile organizzazione.

Analoga previsione riguarda i trasferimenti all’estero mediante operazioni straordinarie laddove, successivamente al perfezionamento dell’operazione, rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.

Si tratta di un meccanismo di calcolo che evita che una parte di perdite divenga definitivamente inutilizzabile in quanto consente la compensazione integrale della plusvalenza da exit tax con la porzione di perdite del soggetto residente riconducibile, ai sensi dell’art. 181 TUIR, al patrimonio netto ascrivibile all’attività d’impresa cessata in Italia, in quanto non riprodotta in capo alla stabile organizzazione.