Sino al 31 dicembre 2018 richiesto il solo pagamento mediante mezzi tracciabili
La nuove regole per la determinazione del momento impositivo, previste ai fini IVA per i “buoni-corrispettivo” (o voucher) dalla direttiva 2016/1065/UE (recepita da uno schema di DLgs. approvato l’8 agosto 2018 dal Governo), non sono vincolanti per i buoni destinati all’acquisto di carburante che sono emessi (ed utilizzati) sino al 31 dicembre 2018. Lo ha specificato la circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2018, ricordando che la citata direttiva trova applicazione dal 1° gennaio 2019, tenendo conto che prima di tale data essa assume una valenza interpretativa.
Per i buoni in questione, dunque, se il trattamento IVA è conforme a quanto indicato dall’Amministrazione finanziaria nei propri documenti di prassi sull’argomento, non saranno applicabili sanzioni.
Dal punto di vista dell’utilizzatore del buono (o carta), questo aspetto – espresso nella circolare n. 8/2018 – è rilevante giacché consente di escludere gli obblighi di fatturazione elettronica, introdotti nel settore dei carburanti dal 1° luglio 2018, diversamente da quanto avviene ad esempio per i contratti di netting.
La C.M. n. 30/1974, la cui validità è stata confermata dalla successiva circolare n. 8/2018, qualifica i buoni (o carte) emessi dalle società petrolifere come semplici documenti di legittimazione (art. 2002 c.c.), la cui cessione non è soggetta ad IVA a norma dell’art. 2comma 3 lett. a) del DPR 633/72.
Per la cessione (consegna) dei buoni da parte delle società petrolifere emittenti pertanto non è dovuta l’emissione della fattura.
Costituisce invece operazione rilevante ai fini IVA, secondo l’interpretazione dell’Agenzia valida sino al 31 dicembre, la cessione del carburante che i distributori stradali effettuano al cliente dietro consegna del buono (o utilizzo della carta).
A seguito dell’intervento dell’art. 11-bis del DL 87/2018, va però osservato che l’acquisto di carburante effettuato presso il distributore, avvalendosi di buoni o carte, non determina l’emissione della fattura (eventualmente elettronica), ferma restando l’applicazione del tributo.
Non va infatti dimenticato che è stata posticipata al 2019 l’entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso gli esercenti impianti stradali di distribuzione, nonché ripristinate le disposizioni di cui al DPR 444/97che consentono l’utilizzo della scheda carburante e, a livello più generale, vietano l’emissione della fattura da parte dei gestori (salvo casi limitati). Sono entrate, invece, in vigore le norme che impongono, dal 1° luglio scorso, l’utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo anche qualora percentualmente limitate ex art. 19-bis del DPR 633/72 e/o art. 164 del TUIR.
A tal proposito, si sottolinea come la spendita del buono (o della carta) per l’acquisto di carburante, se il credito è pagato con mezzi tracciabili (es. bonifico o carta di credito), soddisfi i nuovi obblighi.
Come anticipato, con l’entrata in vigore delle regole previste dalla direttiva 2016/1065/UE (e dal decreto legislativo di recepimento che sta seguendo l’iter di approvazione definitiva), l’emissione di un buono per l’acquisto di carburante presso un’unica catena distributiva (qualificabile come buono “monouso”) determinerà l’esigibilità dell’IVA già al momento di emissione del buono, se il soggetto emittente agisce in nome proprio.
Esiste, invero, un’altra modalità di acquisto del carburante nella quale il momento del pagamento della benzina o del gasolio non coincide con il momento di effettuazione dell’operazione (consegna del bene): si tratta del caso, ad esempio, in cui sia stipulato un contratto con una società non residente in Italia (diversa dalle compagnie petrolifere) in forza del quale il contraente può utilizzare una carta, sia all’interno sia al di fuori dello Stato, per il rifornimento di carburante nonché per la fruizione di altri prodotti e servizi negli esercizi convenzionati.
L’acquisto dei prodotti o servizi viene generalmente effettuato dal cessionario/committente in nome della società o con l’intermediazione di questa, la quale, a sua volta, intrattiene il rapporto diretto con il gestore dell’impianto di distribuzione (in modo paragonabile al netting). Nel caso descritto, il costo del carburante (analogamente agli altri beni e/o servizi) è riaddebitato dalla società non residente al soggetto passivo contraente. Per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia (come i rifornimenti avvenuti nel territorio dello Stato o i servizi “generici”), se la società emittente la carta non è stabilita in Italia ma in un altro Stato Ue, l’IVA è assolta con il meccanismo del reverse charge da parte del cessionario/committente soggetto passivo.
Sembra comunque necessario, anche in questa fattispecie, il rispetto del requisito del pagamento del carburante con mezzi tracciabili, il quale consente di computare in detrazione l’IVA a credito emergente dall’integrazione della fattura ricevuta dalla società estera (e portare in deduzione il costo sostenuto).