I soggetti neocostituiti o interessati da operazioni straordinarie devono adoperare l’apposito modello

Di Luca FORNERO

Dal 2015, l’opzione per il calcolo della base imponibile IRAP in base al bilancio (a norma dell’art. 5 del DLgs. 446/97) è comunicata con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Dallo stesso anno non è quindi più utilizzabile il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2008 (e successive modifiche), che doveva essere inviato entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale l’opzione era esercitata (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 31/2014, § 7).

Si ricorda che la facoltà di scelta è riservata alle società di persone commerciali (sncsas e soggetti equiparati) e agli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione). L’opzione è invece preclusa per i soggetti in contabilità semplificata.
Ai sensi dell’art. 5-bis comma 2 del DLgs. 446/97, l’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta. Al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l’impresa non revochi l’opzione precedentemente comunicata. Ad esempio, per il triennio 2018-2020, l’opzione va comunicata con la dichiarazione IRAP 2018, da presentare entro il 31 ottobre 2018 (art. 1 comma 932 della L. 205/2017), barrando la casella “Opzione” presente nel rigo IS35.
Come confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 60/2008 (§ 4) e dalla circ. Assonime n. 26/2008, per effetto del vincolo triennale dell’opzione esercitata, il contribuente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo di validità dell’opzione, il regime di contabilità ordinaria.

Sempre in sede di dichiarazione IRAP, è possibile revocare l’opzione in precedenza esercitata, tornando a determinare il valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali (art. 5-bis del DLgs. 446/97). Così, in sede di dichiarazione IRAP 2018, è possibile revocare l’opzione esercitata con riferimento al triennio 2015-2017, barrando la casella “revoca” all’interno del rigo IS35.
La revoca è valida per almeno un triennio, al termine del quale si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo nuova opzione per la determinazione del valore della produzione netta in base al bilancio.

Vi sono però soggetti che non possono comunicare l’opzione con la dichiarazione IRAP, in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla (si pensi a chi si trova nel primo anno di attività o è interessato da operazioni straordinarie).
In questo caso, occorre utilizzare il modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP”, approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 161213/2015.
Il modello deve essere presentato in via telematica (direttamente o tramite intermediariabilitati) entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale (relativamente al 2018, si tratta del 31 ottobre 2018).

Così, se un imprenditore individuale inizia la propria attività o una snc o sas si costituisce entro il 31 ottobre 2018 (per ipotesi, in data 1° giugno 2018) e adotta la contabilità ordinaria, può optare per il calcolo dell’IRAP in base al bilancio già a partire dal triennio 2018-2020 (in questo caso, il primo periodo d’imposta ha durata inferiore a 12 mesi, andando dal 1° giugno 2018 al 31 dicembre 2018), inviando il modello in esame entro il 31 ottobre 2018.
In questo caso, infatti, nessuna dichiarazione IRAP è presentata nell’anno dal quale l’opzione decorre (2018), atteso che il primo modello IRAP, relativo al periodo frazionario 2018, sarà presentato entro il 30 settembre 2019.

Invece, se un imprenditore individuale inizia la propria attività o una snc o sas si costituisce dopo il 31 ottobre 2018 (ad esempio, il 2 novembre 2018) e adotta la contabilità ordinaria, può optare per il calcolo dell’IRAP in base al bilancio già a partire dal triennio 2018-2020 (in questo caso, il primo periodo d’imposta va dal 2 novembre 2018 al 31 dicembre 2018), inviando il modello in esame entro il 30 settembre 2019(primo termine utile di presentazione della dichiarazione IRAP).

In questo caso, l’opzione per il triennio 2018-2020 non può comunque essere espressa in sede di dichiarazione IRAP 2019. Infatti, l’opzione esercitata in tale ultima sede, e non tramite l’apposito modello, implicherebbe che:
– per il periodo d’imposta infrannuale 2018, la determinazione della base imponibile IRAP avvenga comunque secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali;
– l’opzione per il calcolo dell’IRAP in base al bilancio decorra solo dal 2019, con effetto fino al 2021 compreso.