Il disegno di legge europea 2018 intende eliminare il riferimento al «valore trascurabile» delle spedizioni
La disciplina che regola la non imponibilità IVA sui servizi di trasporto dei beni in importazione, prevista dall’art. 9 comma 1 n. 4-bis del DPR 633/72 di recente introduzione (L. 115/2015), dovrà essere modificata per risultare pienamente conforme al diritto dell’Unione europea.
La materia, unitamente ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali, è all’esame del prossimo Consiglio dei Ministri, convocato per oggi, il quale ha all’ordine del giorno il disegno di legge relativo alla legge europea per il 2018.
A norma del richiamato art. 9 comma 1 n. 4-bis del DPR 633/72, nella versione attualmente vigente, costituiscono operazioni non imponibili ai fini dell’IVA i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile (direttiva 2006/79/CE e 2009/132/CE), sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile IVA in Dogana ex art. 69 del DPR 633/72 e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all’imposta.
Con la modifica prospettata dal disegno di legge all’esame del Governo, finalizzata ad archiviare la procedura di infrazione n. 2018/4000, verrà eliminata la parola “piccole” relativa alle spedizioni in importazione nonché il riferimento al carattere “non commerciale” delle stesse. Sarà parimenti abolita la limitazione alle “spedizioni di valore trascurabile”, sicché il regime di non imponibilità IVA ex art. 9 comma 1 n. 4-bisdel DPR 633/72 avrà applicazione generalizzata per i servizi accessori inclusi nel valore in Dogana dei beni in importazione.
Inoltre, modificando l’art. 9 comma 1 nn. 2 e 4 del DPR 633/72, il regime di non imponibilità IVA per i servizi di trasporto e spedizione dei beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti di beni in importazione, non sarà più condizionato al fatto che i corrispettivi siano stati assoggettati ad IVA in Dogana essendo sufficiente l’inclusione dei medesimi nella base imponibile.
Questa modifica renderà la normativa interna conforme alla sentenza del 4 ottobre 2017 (causa C-273/16, FedEX).
Un’ulteriore previsione del disegno di legge analizzato riguarda i termini di prescrizionedei diritti doganali, con la sostituzione del testo dell’art. 84 del DPR 43/73 (Testo unico delle leggi doganali) alla luce della disciplina contenuta nel regolamento (UE) 952/2013(“Codice doganale dell’Unione”) in vigore dal 1° maggio 2016.
Per le obbligazioni doganali sorte da tale data, la nuova formulazione dell’art. 84 contiene un rinvio alle vigenti disposizioni dell’Ue e fissa in sette anni il termine per la notifica dell’obbligazione doganale sorta a seguito di un comportamento penalmente perseguibile.
Secondo l’attuale contenuto dell’art. 84 del DPR 43/73, l’azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive in cinque anni (poi ridotti a 3 anni dall’art. 29comma 1 della L. 428/90). Se il mancato pagamento ha causa da un reato, il citato termine decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.
Secondo l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 26045/2016 e Cass. n. 24674/2015) in linea con il previgente art. 221 del regolamento (CEE) 2913/92 (“Codice doganale comunitario”), in presenza di fattispecie penalmente rilevanti l’azione di recupero può essere avviata dopo la scadenza del termine triennale, purché entro lo stesso sia stata trasmessa all’autorità giudiziaria la “notizia criminis”.
Questa interpretazione non è conforme, però, con il vigente art. 103 del “Codice doganale dell’Unione”, secondo cui il termine per la notifica dell’obbligazione doganale ha natura decadenziale. A decorrere dal 1° maggio 2016, pertanto, gli uffici doganali non possono più notificare il debito e riscuotere i dazi se la pretesa tributaria non è stata notificata entro il termine di decadenza.