Con il decreto «dignità» ripristinate per tutto il 2018 le precedenti modalità di documentazione fiscale degli acquisti di carburante
Con la conversione in legge (L. 96/2018) del c.d. decreto dignità (DL 87/2018), è stato rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di certificazione mediante fattura elettronica degli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti di distribuzione stradale.
Sono, quindi, state ripristinate le metodologie “tradizionali” di documentazione di cui al DPR 444/97 e, in particolare, la facoltà di avvalersi della scheda carburante, che, per effetto delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2018, avrebbe dovuto essere abrogata dal 1° luglio scorso.
L’obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo del carburante, ha tuttavia reso meno interessante la proroga, al 31 dicembre 2018, della possibilità di utilizzo della scheda carburante.
Stante il contenuto dell’art. 1 comma 3-bis del DPR 444/97, che prevede l’esonero dalla scheda nel caso in cui il carburante venga pagato esclusivamente con carte di credito, debito o prepagate, questa potrebbe conservare una certa utilità solo nel caso in cui il soggetto passivo desideri tenere memoria degli acquisti effettuati, divenendo quindi di fatto sostanzialmente superflua (si veda “L’obbligo di pagamenti tracciabili rende «superflua» la scheda carburante” del 7 luglio 2018).
Il ripristino del regolamento di cui al DPR 444/97 non comporta tuttavia soltanto la permanenza della scheda, ma anche il divieto, per “i gestori di impianti stradali di distribuzione di carburante per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura” prevista dall’art. 21 del DPR 633/72 (art. 1 comma 3 del DPR 444/97).
Mentre, quindi, la legge di bilancio 2018 aveva previsto l’obbligo, per tali soggetti, di emettere il documento in formato elettronico per le cessioni di carburante, il decreto “dignità”, che ha fatto propri i contenuti del precedente DL 28 giugno 2018 n. 79, sembrerebbe ristabilire il divieto di emissione della fattura da parte dei gestori.
Ciò premesso potrà comunque accadere che i soggetti passivi che si recano presso un distributore per effettuare il rifornimento di benzina o gasolio ottengano una fattura elettronica relativamente a detto acquisto.
Alcuni esempi possono essere tratti dalla lettura della circolare n. 17, diffusa lo scorso 6 luglio da Assonime, che ha, a sua volta, richiamato il contenuto della circolare 12 agosto 1998 n. 205.
Ci riferiamo, in particolare, a due diverse fattispecie. La prima concerne il caso in cui, in assenza del personale addetto all’erogazione del carburante, il cessionario sia impossibilitato a certificare l’acquisto con l’apposizione del timbro sulla scheda. Si pensi, ad esempio, ai rifornimenti effettuati durante gli orari di chiusura negli impianti self-service. Come ricordato da Assonime, in questa circostanza il soggetto passivo acquirente potrà richiedere al gestore l’emissione della fattura, dietro presentazione del buono rilasciato dall’apparecchiatura automatica.
Una seconda ipotesi riguarda gli acquisti di carburante effettuati in forza di un contratto di netting. Tale particolare tipologia contrattuale, riconducibile alla somministrazione, prevede che la compagnia petrolifera stipuli un contratto con un cessionario soggetto passivo, sulla base del quale questi potrà recarsi presso impianti stradali di distribuzione gestiti dalla medesima compagnia e rifornirsi di carburante.
Il gestore dell’impianto di distribuzione emetterà in questo caso una fattura elettronica nei confronti della società petrolifera, dal momento che l’esonero da tale adempimento riguarda soltanto le forniture effettuate dai gestori nei confronti degli “utilizzatori finali” (si veda al proposito la citata circolare Assonime n. 17/2018, § 4.1). Dal canto suo la compagnia emetterà fattura nei confronti del cessionario contraente per certificare l’acquisto del carburante (circ. 30 aprile 2018 n. 8 e C.M. 12 agosto 1998 n. 205).
Facendo riferimento allo schema tipico del contratto di netting, le nuove tecnologie, tramite l’introduzione di apposite app, potrebbero inoltre consentire di effettuare l’acquisto non dietro presentazione di carta magnetica, ma tramite l’utilizzo del proprio smartphone o tablet.
Si comprende, quindi, come l’obbligo di fatturazione elettronica sorga ogni qualvolta il cessionario abbia come controparte la società petrolifera e non il gestore dell’impianto stradale di distribuzione, ovvero laddove l’operazione sia posta in essere, “a monte”, nell’ambito nella c.d. “filiera dei carburanti”.