Per il 2017 deve essere presentata solo la «dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati»
Da ieri è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione telematica (con le relative istruzioni) per la fruizione del credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali, approvato con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018, in attuazione del DPCM 16 maggio 2018 n. 90.
Per fruire del credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017, i soggetti interessati (imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali) devono presentare tramite il modello approvato:
– la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, prevista dall’art. 5 comma 1 del DPCM 90/2018 e contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
– la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 90/2018.
In linea generale, per ogni anno per cui è richiesto il credito d’imposta va presentata una singola comunicazione e una singola dichiarazione sostitutiva. Le istruzioni precisano, tuttavia, che per gli investimenti realizzati nell’anno 2017 (24 giugno-31 dicembre 2017) deve essere presentata esclusivamente la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.
Nel riquadro “Tipo comunicazione” va quindi barrata la casella corrispondente al tipo di comunicazione che viene presentata (può essere barrata una sola casella).
Nel riquadro relativo ai “Dati degli investimenti e del credito richiesto” vanno poi indicati i dati relativi agli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare su ciascun mezzo di informazione nell’anno di riferimento, nonché i dati relativi agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi nell’anno precedente.
Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, il beneficiario deve rilasciare una delle seguenti dichiarazioni: di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa; di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia. Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, apponendo la firma nell’apposito riquadro.
Quanto alle modalità di presentazione del modello, la comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimentoper l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate – direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
La presentazione viene effettuata mediante i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, a cui si può accedere mediante l’identità SPID, le credenziali Entratel o Fisconline oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.
La comunicazione/dichiarazione sostitutiva si considera presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati e la prova della presentazione è data dall’attestazione rilasciata dai servizi telematici.
In merito ai termini di presentazione, il provvedimento dispone che la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’accesso al beneficio per l’anno 2017 e la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per l’accesso al beneficio per l’anno 2018 siano presentate, separatamente, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018 (mediante il modello approvato).
Le istruzioni alla compilazione del modello evidenziano quindi che:
– per gli investimenti effettuati o da effettuare nel 2018, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 22 settembre al 22 ottobre 2018;
– per gli investimenti effettuati nel 2017, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” va presentata dal 22 settembre al 22 ottobre 2018.
A regime, invece, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta dovrà essere presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, mentre la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo. Come evidenziato dal provvedimento, la dichiarazione sostitutiva per l’anno 2018 va quindi presentata dal 1° al 31 gennaio 2019.