Il Consorzio Studi e Ricerche fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo analizza l’attuazione del Gruppo IVA

Di Simonetta LA GRUTTA

Ieri, 1° agosto 2018, il Consorzio Studi e Ricerche fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo ha emanato la circolare informativa n. 5/2018 che tratta dell’attuazione del Gruppo IVA in Italia. L’istituto, introdotto dalla legge di bilancio 2017 e disciplinato dal Titolo V-bis del DPR 633/72, ha come effetto principale il portare a esistenza, ai soli fini IVA, un soggetto passivo unico a cui partecipano tutti i gli esercenti imprese, arti o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato tra i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, in applicazione del principio “all in-all out”.

Il regime opzionale determina per i partecipanti la perdita dell’autonomia soggettiva ai fini IVA, cosicché le operazioni tra gli stessi non hanno rilevanza ai fini del tributo e le operazioni poste in essere dai partecipanti nei confronti dei terzi si considerano effettuate tra questi ultimi e il Gruppo IVA.

L’unicità soggettiva comporta, inoltre, che il Gruppo IVA, per mezzo del rappresentante di Gruppo (in genere la società “capogruppo”), sia il solo tenuto all’adempimento degli obblighi IVA, sia contabili che dichiarativi, connessi alle operazioni rilevanti ai fini del tributo.
La circolare n. 5/2018 effettua un’ampia e precisa disamina dell’istituto, delle sue caratteristiche e particolarità, degli effetti che ne discendono, partendo dalla normativa comunitaria (art. 11 della Direttiva 2006/112/CE), dalle interpretazioni che ne sono state date dalla Corte di Giustizia Ue (causa C-210/04 FCE Bank e causa C-7/13 Skandia) e dalle indicazioni che la Commissione Europea ha dato agli Stati membri nella Comunicazione al Consiglio e Parlamento europeo del 2 luglio 2009 [COM (2009) 325].

Viene ricordato che i possibili vantaggi dell’istituto per i gruppi societari sono relativi principalmente alla flessibilità organizzativa, posto che l’esistenza di un soggetto passivo IVA unico permette “una dislocazione dei cicli produttivi (o le loro singole fasi) al proprio interno senza condizionamenti legati alle modalità applicative del tributo”. I maggiori benefici si hanno per i gruppi bancari, finanziari ed assicurativi che, ponendo in essere principalmente o esclusivamente operazioni esenti da imposta, hanno un pro-rata di detraibilità pressoché pari a zero.

Il Consorzio, inoltre, ritiene che della semplificazione amministrativa derivante dalla irrilevanza, ai fini dell’IVA, delle operazioni infragruppo (per cui vengono meno, tra gli altri, gli obblighi dichiarativi) beneficiano principalmente gli organi di controllo delle amministrazioni finanziarie. I soggetti partecipanti al Gruppo invece sono, di fatto, tenuti all’adozione di complesse procedure di raccolta e aggregazione dei dati rilevanti per la corretta applicazione dell’IVA e ad istituire adeguati presidi volti a gestire le complessità che derivano dalla gestione di un soggetto che, seppure composto da una molteplicità, agisce come un unicum.

Si compie poi una disamina delle possibili conseguenze della violazione del principio “all in-all out”.
L’art. 70-quater, comma 1, lett. a) del DPR 633/72 prevede a riguardo che il mancato esercizio dell’opzione da parte di uno o più soggetti per i quali ricorrano congiuntamente tutti i vincoli di legge determina il recupero in capo al Gruppo IVA “dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito”. Tale espressione non risulta di immediata comprensione, per quanto ragionevolmente essa rimanda all’art. 10-bis, commi 1 e 8 dello Statuto dei diritti del Contribuente.

L’effettivo vantaggio conseguito dal Gruppo IVA, a seguito della mancata opzione “obbligatoria” di uno o più soggetti (violazione “per difetto”), dovrebbe dunque consistere nel “vantaggio netto”, ossia nella maggiore imposta a debito o nella minore eccedenza di credito che si sarebbe determinata in capo al Gruppo IVA se vi avessero partecipato tutti i soggetti passivi effettivamente rientranti nel perimetro, senza che vengano coinvolte le operazioni poste in essere dai soggetti che hanno correttamente esercitato l’opzione e al netto dell’IVA di “pertinenza individuale” assolta dal o dai soggetti che erroneamente non hanno optato.

Parimenti, in caso di violazione “per eccesso”, ossia di esercizio dell’opzione (o di revoca della stessa) da parte di uno o più soggetti per i quali non ricorrevano congiuntamente (o vengono meno) tutti i vincoli di legge, l’effettivo vantaggio conseguito dovrebbe essere dato dall’IVA di “pertinenza individuale” che sarebbe stata dovuta dal soggetto privo dei requisiti di legge, al netto dell’imposta che esso avrebbe potuto portare in detrazione.
Ulteriori incertezze riguardo la misura della sanzione amministrativa, oltre che i soggetti su cui ricade la responsabilità penale, anche in vigilando, delle violazioni intervenute.