Il nuovo testo contiene attenuazioni delle limitazioni introdotte dal DL n. 87/2018, ma sarebbe meglio attendere la definitiva conversione in legge
L’esame iniziato in aula alla Camera del DL 87/2018, in vista della sua conversione in legge, sulla base delle modifiche apportate dalle Commissioni Finanze e Lavoro, dovrebbe portare nel giro di una decina di giorni alla definitiva approvazione delle nuove disposizioni in materia di contratti a termine e somministrazione.
Le novità introdotte in sede di commissione sono molte e creano una situazione di inevitabile incertezza per le imprese ed i loro consulenti, che si trovano ad operare con il testo in vigore del DL 87/2018, che introduce notevoli vincoli all’utilizzo del contratto a termine e della somministrazione, ma con la speranza che molti di questi vincoli vengano eliminati o quanto meno attenuati dalla legge di conversione.
Di conseguenza, si è costretti a seguire giorno per giorno le novità che emergono dai lavori parlamentari, in un momento nel quale si vorrebbe pensare più alle vacanze oramai prossime che all’attività del legislatore, magari con la necessità di decidere subito cosa fare di contratti a termine in scadenza, come spesso accade con l’avvicinarsi del periodo feriale.
Il testo uscito dal lavoro delle Commissioni sembra al momento contenere significative attenuazioni delle limitazioni introdotte dal DL 87/2018 sui contratti a termine e sulla somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Per i contratti a termine restano ferme le disposizioni sulla durata massima di 24 mesi e sulla necessità di una specifica causale quando il contratto supera inizialmente o in proroga i 12 mesi, nonché in caso di rinnovo.
La novità riguarda il periodo transitorio, perché le nuove disposizioni sarebbero applicabili da subito solo per i nuovi contratti, mentre per i rinnovi e le proroghe vi sarebbe una moratoria fino al 31 ottobre 2018, che consentirebbe di prorogare i contratti in corso sulla base della precedente disciplina e di rinnovarli senza indicare una causale. Se nella versione definitiva della legge di conversione la novità sarà confermata, fino ad ottobre si potranno effettuare proroghe dei rapporti in corso senza che sia necessario indicare una causale e nel precedente limite di una durata complessiva di 36 mesi, mentre in caso di rinnovo sarà possibile non indicare la causale, purché il nuovo contratto rispetti il limite dei 12 mesi e venga stipulato nel rispetto degli intervalli previsti dall’art. 21 del DLgs. 81/2015.
Per la somministrazione a tempo determinato il testo all’esame dell’aula della Camera elimina l’estensione della disciplina sul rapporto a termine al contratto tra agenzia e lavoratore per quanto riguarda l’art. 21, comma 2 del DLgs. 81/2015 sugli intervalli tra un contratto e l’altro, ma non risolve il problema delle causali per i rinnovi e le proroghe disciplinati dal comma 01 dell’art. 21, di cui non è esclusa l’applicazione. Il nuovo testo si limita a chiarire che tali causali sono riferite all’utilizzatore e non all’agenzia di somministrazione, come invece sembrava nella formulazione originaria.
L’allentamento dei vincoli è, però, accompagnato da una disposizione che introduce un limite percentuale del 30% all’utilizzo di contratti a termine e somministrazione, cumulandoli tra loro, sul quale sarà necessario tornare se verrà confermato nella versione definitiva.
Nella situazione di incertezza di cui si diceva all’inizio la soluzione migliore, anche per quei contratti a termine che per accidente scadano prima della definitiva approvazione della legge di conversione, potrebbe essere quella di non fare nulla dal punto di vista contrattuale e di proseguire nel rapporto confidando nella disposizione di cui all’art. 22del DLgs. 81/2015, secondo cui se il rapporto a termine prosegue oltre la scadenza è dovuta solo una maggiorazione retributiva del 20% per i primi 10 giorni e del 40% per i giorni successivi, mentre la trasformazione del contratto a tempo indeterminato si verifica solo oltre il trentesimo o cinquantesimo giorno, a seconda che il contratto iniziale fosse inferiore o superiore ai sei mesi.
In questo modo, non disponendo alcuna proroga o rinnovo di un contratto a termine sottoscritto prima del 14 luglio 2018, quando è entrato in vigore il DL 87/2018, neppure sulla base della disciplina transitoria attualmente prevista dal decreto legge sarebbero applicabili le nuove regole, perché il contratto era in corso alla data di entrata in vigore del decreto e non vi è stata alcuna proroga o rinnovo.
Si potrà così attendere, per decidere cosa fare di quel rapporto a termine solo quando si avranno certezze sul contenuto delle nuove disposizioni, una volta approvata la legge di conversione, sostenendo solo un aggravio di costi dal punto di vista retributivo, nella speranza che la conversione avvenga a breve e comunque entro i termini di cui all’art. 22 del DLgs. 81/2015, oltre i quali scatterebbe la conversione del rapporto a tempo indeterminato.