Una modifica al decreto «dignità» estende l’esonero che per ora riguarda solo i produttori di montagna
Con l’approvazione, avvenuta il 27 luglio 2018, di un emendamento al DL 87/2018(decreto “dignità”), il cui Ddl. di conversione è ora all’esame della Camera, si prevede l’abolizione degli obblighi di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per tutti i produttori agricoli che operano in regime ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72, vale a dire quel regime che consente a tali soggetti di essere esonerati dal versamento dell’IVA e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione annuale.
Possono accedere al regime interessato i soli produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli o ittici.
L’abolizione dell’obbligo di comunicare i dati delle fatture (art. 21 del DL 78/2010), come prevista dall’emendamento approvato dalle Commissioni riunite Finanze e Lavoro della Camera, avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018. Dunque, per i produttori agricoli “esonerati”, non risulterebbe dovuta né la comunicazione relativa al primo semestre 2018 (entro il 1° ottobre 2018) né quella relativa al secondo semestre 2018 (entro il 28 febbraio 2019).
Non assumerebbe neppure rilievo l’eventuale avvenuta comunicazione dei dati delle fatture per il primo trimestre 2018 (da effettuarsi entro il 31 maggio 2018).
La comunicazione sarà, comunque, abolita per tutti i soggetti passivi IVA a decorrere dall’anno d’imposta 2019 in conseguenza dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.
Con l’emendamento in questione, viene dunque esteso a tutti i produttori agricoli ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72 l’esonero che attualmente – per il disposto dell’art. 21 comma 1 del DL 78/2010 (che rimanda all’art. 9 del DPR 601/73) – riguarda i soli agricoltori la cui attività si svolge in terreni che sono:
– situati a un’altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
– compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
– facenti parte di comprensori di bonifica montana.
Lo svolgimento dell’attività in zone montane non è, comunque, inteso in senso esclusivo: la ris. Agenzia delle Entrate n. 105/2017 ha specificato che l’esonero riguarda tutti i produttori agricoli ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72 che esercitano l’attività in terreni ubicati in zone montane in misura maggiore al 50%.
Secondo le disposizioni attuali, i produttori agricoli che non rientrano nella deroga appena descritta sono, invece, tenuti a comunicare le autofatture emesse dai propri cessionari, delle quali hanno ricevuto copia (circ. Agenzia delle Entrate 7 febbraio 2017 n. 1).
Quanto previsto dall’emendamento fa seguito al rinvio, stabilito dall’art. 11 dello stesso DL 87/2018 in corso di conversione in legge, dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019del termine per trasmettere i dati delle fatture del terzo trimestre 2018, per i soggetti che hanno effettuato l’invio con cadenza trimestrale (per il primo trimestre 2018).
Con un emendamento approvato il 24 luglio 2018 si prospetta, inoltre, l’esonero dall’obbligo di tenuta del registro delle fatture emesse e del registro degli acquisti, per i soggetti che sono “obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.
La formulazione della norma non permette di comprendere, prima facie, se il legislatore stia facendo riferimento all’esonero della comunicazione per coloro che hanno adottato il regime opzionale di trasmissione dei dati (art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 nel testo in vigore sino al 31 dicembre 2017) oppure, con minore probabilità, se si intenda l’abolizione dei registri IVA in ragione dell’introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica (art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018).