Sarà possibile aderire alla procedura fino al 31 luglio attraverso la trasmissione telematica dell’apposito modello
Scade il prossimo 31 luglio il termine per la presentazione dell’istanza di adesione alla procedura di voluntary disclosure mini ex art. 5-septies del DL 148/2017.
Entro la medesima data, occorre inviare anche la relazione di accompagnamento e la documentazione di supporto per l’adesione alla procedura.
Nel caso in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata, può presentare un’istanza integrativa sempre entro il termine del 31 luglio 2018.
Qualora risultino trasmesse più istanze integrative, la circ. Agenzia delle Entrate 13 giugno 2018 n. 12 (§ 4) ha chiarito che rileverà l’ultima richiesta inviata.
Possono optare per la “mini voluntary disclosure” soltanto i soggetti:
– residenti ai fini fiscali in Italia, che in precedenza sono stati residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), ovvero i loro eredi;
– oppure coloro che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi (c.d. “frontalieri”), ovvero i loro eredi.
Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 12/2018 dell’Agenzia delle Entrate, per l’accesso alla procedura è sufficiente che le condizioni sopra indicate risultino verificate per almeno un periodo d’imposta potenzialmente regolarizzabile, non essendo invece necessario che lo status di soggetto fiscalmente residente in Italia oppure che la condizione di non operatività dell’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale spettante ai frontalieri permangano ancora per il 2017.
L’Agenzia delle Entrate fa l’esempio di un contribuente fiscalmente residente all’estero e iscritto all’AIRE fino all’anno 2013, che:
– abbia riacquisito la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2014;
– nel 2017 sia ritornato a essere iscritto all’AIRE.
In questa circostanza, il contribuente, sebbene nel 2017 non sia fiscalmente residente in Italia, può presentare istanza di accesso alla procedura per regolarizzare i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016, ovviamente sempreché ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma con riferimento alle suddette annualità.
Ai fini della “voluntary disclosure mini”, le violazioni sanabili sono quelle relative alle attività depositate e alle somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data del 6 dicembre 2017.
Si deve fare riferimento a quelle attività estere di natura finanziaria per le quali sussistono gli obblighi di monitoraggio fiscale. In particolare, in relazione agli investimenti esteri sopra indicati, sarà possibile regolarizzare:
– le violazioni riguardanti la compilazione del quadro RW, se le attività finanziarie derivano da redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti all’estero;
– le imposte relative ai redditi prodotti dalle citate attività finanziarie.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, le categorie reddituali rilevanti riguardano i redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e i redditi di lavoro autonomo.
Restano, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione della procedura gli immobili e, in generale, gli investimenti patrimoniali nonché le attività e le somme derivanti da redditi prodotti all’estero aventi natura diversa da quelli sopra indicati.
Tuttavia, per esplicita previsione normativa, possono essere regolarizzate le somme derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero nel quale è stata prestata l’attività lavorativa in via continuativa, purché tali somme abbiano generato attività finanziarie detenute nel medesimo Stato estero non dichiarate nel quadro RW.
Con riferimento alle violazioni relative alle imposte sui redditi, la procedura consente di sanare i redditi eventualmente ricavati dalle somme e dalle attività finanziarie detenute all’estero. Inoltre, rientrano nella procedura anche le violazioni riguardanti l’IVAFE, ma non quelle rilevanti ai fini IVIE.
Per procedere con la regolarizzazione delle somme illecitamente detenute all’estero e perfezionare la procedura, occorre provvedere direttamente al versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016. Tale versamento si considera effettuato a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
Il versamento delle somme dovute deve avvenire tramite modello F24 ELIDE (codice tributo 8080):
– in unica soluzione, entro il 30 settembre 2018;
– oppure in tre rate mensili di pari importo.
Con versamento rateale, le rate scadenti il 31 ottobre 2018 e il 30 novembre 2018 devono essere maggiorate di un importo a titolo di interessi, calcolato al saggio legale attualmente in vigore pari allo 0,3% annuo.
In ogni caso, ai fini del versamento delle somme in esame non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del DLgs. 241/97.