Per i versamenti tramite modello F24 c’è solo una pausa dal 1° al 20 agosto
Dal 1° agosto al 31 agosto, per effetto dell’art. 1 della L. 742/69, sono sospesi tutti i termini processuali, inclusi quelli che caratterizzano il processo tributario.
Per gli accertamenti esecutivi, la sospensione feriale trascina anche il termine per il pagamento delle somme, per la totalità o per il terzo, a seconda del fatto che si sia o meno presentato il ricorso. Ciò in quanto il pagamento deve avvenire entro il termine per il ricorso, per cui c’è la pausa estiva.
Invece, per gli altri atti impositivi, ad esempio la cartella di pagamento, l’intimazione ad adempiere, gli avvisi di recupero del credito d’imposta e gli avvisi di accertamento/liquidazione in tema di imposte d’atto, bisogna versare non entro il termine per il ricorso ma nei sessanta giorni successivi alla notifica, per cui non opera la sospensione.
Bisogna però ricordare l’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006: “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.
Pertanto, se il pagamento deve avvenire tramite modello F24 e, ad esempio, i sessanta giorni scadono il 10 agosto, si può pagare sino al 20 agosto senza subire alcuna maggiorazione.
Sovente, negli ultimi anni, sono state implementate, a mezzo di appositi provvedimenti direttoriali, le ipotesi in cui gli importi a seguito di atti impositivi si pagano con modello F24.
Si fa presente che, specie per gli atti sulle imposte d’atto il mancato pagamento nel termine dà luogo alla sanzione del 30% o del 15% ex art. 13 del DLgs. 471/97 (ciò non si verifica per gli accertamenti esecutivi siccome la sanzione è inibita dall’art. 29 del DL 78/2010, né per le cartelle e atti successivi, trattandosi di somme ormai iscritte a ruolo).
Il discorso è differente per gli importi che devono essere pagati a mezzo di avviso bonario: in detta fattispecie, se si paga entro i trenta giorni, le sanzioni del 30% scaturenti da liquidazione automatica e controllo formale sono ridotte, rispettivamente, a 1/3 o a 2/3.
Ai sensi dell’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (si tratta, in quest’ultimo caso, delle somme da pagare a seguito di liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata).
Quindi, per il termine di trenta giorni, utile per fruire della definizione dell’avviso bonario, c’è una vera sospensione dal 1° agosto al 4 settembre, di 4 giorni più lunga rispetto alla sospensione dei termini processuali.
In ultima analisi, si rammenta che, sempre per effetto dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
Si può trattare, ad esempio, di richieste inerenti alle indagini finanziarie nel corso di controlli a tavolino.