Per il periodo d’imposta 2017 deduzione pari a 38 euro per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso note ieri le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2017, definite dal MEF sulla base delle risorse disponibili.
Rispetto all’anno scorso, le deduzioni vengono ridotte.
Per quanto riguarda la deduzione forfetaria di cui all’art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR, nonostante gli importi deducibili siano previsti direttamente dalla citata norma, la misura della deduzione forfetaria viene fissata annualmente, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT.
Con un comunicato stampa, il MEF ha precisato che, per ciascun trasporto effettuato personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2017, nella misura di 38 euro, contro i 51 euro dell’anno scorso (si veda “Misure delle deduzioni forfetarie agli autotrasportatori invariate per il 2017” del 5 luglio 2017).
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale, ossia in misura pari a 13,3 euro.
Resta invariato il beneficio relativo alla possibilità di recuperare, tramite compensazione in F24, i contributi versati al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile.
Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono infatti recuperare nel 2018 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Anche quest’anno, per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”.
Con riferimento, invece, alla compilazione del modello REDDITI 2018, l’Agenzia delle Entrate, con un comunicato sempre di ieri, ha chiarito che la deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2018 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.