L’obbligo di versamento dell’IVA ritorna in capo al prestatore e non ricade più sulla P.A. o società acquirente
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri del DL 12 luglio 2018 n. 87 (c.d. decreto “dignità”), sono in vigore da oggi le disposizioni che escludono dallo split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito nonché quelle soggette a ritenuta a titolo d’acconto.
Fuoriescono dalla disciplina, quindi, fra gli altri, i professionisti, in qualità di soggetti residenti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto a norma dell’art. 25 comma 1 del DPR 600/73, per i redditi di lavoro autonomo da essi percepiti. L’esclusione non dovrebbe invece riguardare gli agenti, i mediatori e i rappresentanti, le cui provvigioni scontano la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73.
Per i professionisti non residenti, i cui compensi sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta ex art. 25 comma 2 del DPR 633/72, se il servizio è reso a un committente soggetto passivo stabilito in Italia, l’IVA sarà comunque dovuta mediante il reverse charge (meccanismo che “prevale” sullo split payment).
Le nuove esclusioni, stabilite dal DL 87/2018, si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere da domani, 15 luglio 2018, in quanto primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, le prestazioni per le quali è emessa fattura sino alla data di oggi, 14 luglio 2018, da parte di professionisti e altri lavoratori autonomi, sono soggette alle regole dello split payment anche se il corrispettivo non è ancora stato pagato.
A mutare è essenzialmente il soggetto tenuto a versare l’imposta: l’obbligo di versamento non ricade più sulla P.A. o società committente (con le particolari modalità di cui agli artt. 4 e 5 del DM 23 gennaio 2015), bensì torna in capo al prestatore che provvede secondo le modalità ordinarie (liquidazioni periodiche).
A livello di fatturazione il prestatore dovrà avere cura di non riportare sulla fattura le indicazioni e i riferimenti normativi dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72), continuando però a esporre l’imposta sul documento.
Particolare attenzione deve essere posta per l’emissione delle note di variazione emesse a decorrere dal 14 luglio 2018.
Mutuando quanto descritto nella circolare Agenzia delle Entrate n. 15/2015, è possibile ritenere che:
– l’emissione delle note di variazione in aumento, al ricorrere dei presupposti ex art. 26 del DPR 633/72, debba seguire comunque le regole ordinarie, anche se la fattura originaria era stata emessa seguendo il meccanismo dello split payment;
– per le note di variazione in diminuzione, debba farsi riferimento alle modalità con le quali la fattura originaria è stata emessa.
Nello specifico, se la variazione si riferisce a una fattura originaria emessa con applicazione dello split payment, la nota dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e dell’imposta e fare esplicito riferimento alla fattura di vendita, ma la relativa imposta – non essendo confluita nella liquidazione periodica del fornitore – non potrà essere portata in detrazione exart. 19 del DPR 633/72.
Il prestatore dovrà limitarsi ad annotare a variazione nel registro delle vendite, senza che si determini alcun effetto nella liquidazione IVA del periodo.
Il tema è particolarmente delicato perché il presupposto per l’emissione della nota di variazione in diminuzione potrebbe verificarsi anche a distanza di anni dall’esclusione, per il fornitore, dalla disciplina dello split payment (si pensi al caso della prestazione che viene meno per assoggettamento della società acquirente a una procedura concorsuale che si rivelerà infruttuosa).
Viceversa, per il soggetto acquirente, sottoposto alla disciplina dello split payment, la nota di variazione dovrà essere annotata nel registro delle vendite (o effettuando il versamento diretto dell’IVA all’Erario) se l’acquisto avviene nell’ambito dell’attività commerciale.
Se, invece, l’acquisto rientra nell’attività istituzionale, la P.A. acquirente potrà computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell’ambito del meccanismo dello split payment.