Dal 19 luglio al 17 settembre 2018 la sanzione, che si paga oltre all’imposta non versata e agli interessi legali, sale all’1,67%
Entro lo scorso 18 giugno doveva essere versato l’acconto dell’IMU e della TASI per l’anno 2018.
Nel caso in cui la prima rata non sia stata pagata interamente, o nel caso in cui sia stato pagato meno del dovuto, la violazione è punita con la sanzione del 30% (art. 13 comma 2 del DLgs. 471/97).
La sanzione del 30%, tuttavia, si riduce al 15% se il ritardo nel pagamento è contenuto nei 90 giorni.
Se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza, è possibile sanare la propria posizione attraverso il ravvedimento.
Il ravvedimento avviene ex artt. 13 comma 1 lett. a), a-bis) e b) del DLgs. 472/97 e 13 del DLgs. 471/97, e la sanzione del 30% o del 15% è pari:
– all’1,5% dell’imposta non versata (1/10 del minimo), ridotta a un quindicesimo per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni (c.d. “ravvedimento sprint”);
– all’1,5% dell’imposta non versata (1/10 del minimo), se il ritardo è compreso tra i quindici e i 30 giorni;
– all’1,67% dell’imposta non versata (1/9 del minimo), se il ritardo è superiore a 30 giorni ma non a 90 giorni dalla commissione della violazione;
– al 3,75% dell’imposta non versata (1/8 del minimo), se il ritardo è superiore a 90 giorni ma non a un anno dalla data di commissione della violazione, o al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
In altre parole, tralasciando il “ravvedimento sprint” per il quale i termini sono passati, l’omesso versamento della prima rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2018 può essere ravveduto:
– entro il 18 luglio 2018 pagando la sanzione dell’1,5% (oltre all’imposta non versata e gli interessi legali);
– dal 19 luglio al 17 settembre 2018 (in quanto il 16 cade di domenica) pagando la sanzione dell’1,67% (oltre all’imposta non versata e gli interessi legali);
– dal 18 settembre 2018 al 18 giugno 2019 pagando la sanzione del 3,75% (oltre all’imposta non versata e gli interessi legali).
In tema di fiscalità locale, non possono operare le lett. b-bis), b-ter) e b-quater) dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97, in quanto il comma 1-bis della menzionata norma le circoscrive ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Rimane, ai fini del termine ultimo entro cui è possibile il ravvedimento, lo “sbarramento temporale” della lettera b).
Si ipotizzi che un contribuente, si accorga di non aver versato la prima rata dell’IMU per l’anno 2018 in relazione ad un immobile di proprietà tenuto a disposizione per 500 euro. Il 16 luglio 2018 il contribuente sana la propria posizione pagando, con l’unico codice tributo “3918”, la somma di:
– 500 euro, a titolo di imposta;
– 7,5 euro (500 euro x 1,5%), a titolo di sanzione da omesso versamento;
– 0,11 euro, a titolo di interesse legale (i giorni di ritardo sono 28 ed il tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2018 è dello 0,3%).