Non occorre mantenere la scheda fino alla fine del periodo d’imposta
La disciplina della scheda carburante di cui al DPR 444/97 è ancora in vigore fino al 31 dicembre 2018, ivi inclusa quindi l’attuale previsione di esonero dalla tenuta della scheda di cui all’art. 1 comma 3-bisdel DPR 444/97 in caso di pagamento esclusivamente con carte di credito, bancomat e prepagate.
Stante l’obbligo – in vigore dallo scorso 1° luglio 2018 – di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità del costo e/o detraibilità dell’IVA, la tenuta della scheda carburante a tali fini, come evidenziato da Assonime, parrebbe ormai superflua e si potrebbe quindi valutare l’abbandono della stessa (si veda anche “L’obbligo di pagamenti tracciabili rende «superflua» la scheda carburante” del 7 luglio 2018).
Con riferimento al passaggio dalla scheda carburante all’esonero dalla stessa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile passare anche in corso d’anno alla modalità di certificazione del carburante prevista in caso di pagamento effettuato “esclusivamente” con carte elettroniche (vale a dire l’estratto conto). Ciò che rileva è che le operazioni di acquisto vengano eseguite, da quel momento – verosimilmente coincidente con la conclusione delle operazioni per la liquidazione dell’IVA – “esclusivamente” mediante carte di credito, bancomat o prepagate (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2013, § 6.1).
Pertanto, nulla vieta di passare al regime di esonero anche se dall’inizio del periodo d’imposta si è sempre tenuta la scheda carburante.
In ragione dei sopravvenuti obblighi di pagamento mediante mezzi tracciabili, si potrebbe configurare il passaggio dalla scheda carburante all’esonero dalla stessa a partire dal 1° luglio 2018, in perfetta coincidenza con la fine del secondo trimestre o, comunque, del mese di giugno (vale a dire con la data relativa alla “conclusione delle operazioni per la liquidazione dell’IVA”).
Non è chiaro, però, se la possibilità di esonero dalla scheda carburante, alla luce del nuovo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili ai fini della deducibilità/detraibilità, possa essere estesa anche agli ulteriori mezzi di pagamento previsti dal provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018, ma non originariamente contemplati dalla disciplina di cui all’art. 1 comma 3-bis del DPR 444/97.
Trattasi, ad esempio, dei pagamenti effettuati mediante bonifico, addebito in conto o altri mezzi tracciabili diversi da carte di credito, bancomat e prepagate, nonché dei pagamenti attraverso carte di credito i cui dati non sono comunicati all’Anagrafe tributaria (ad esempio carte emesse da istituti di credito esteri).
Considerando che la ratio delle norme già in vigore dallo scorso 1° luglio (in attuazione delle quali il provv. n. 73203/2018 è stato emanato) è quella di equiparare, ai fini della deducibilità/detraibilità, tutti gli strumenti tracciabili diversi dal contante, l’esonero dalla scheda carburante dovrebbe potersi considerare esteso anche in caso di utilizzo degli ulteriori mezzi contemplati dal provvedimento, potendo anche in tal caso rilevare l’estratto conto.
In tal senso sembrerebbe orientata anche Assonime, la quale, nella circ. n. 17/2018, ha affermato che a seguito della previsione della legge di bilancio 2018 dell’uso obbligatorio, dal 1° luglio scorso, del pagamento dei carburanti con mezzi tracciabili (tra cui di fatto include, mediante un rinvio, tutti quelli previsti dal provvedimento) l’acquisizione e l’utilizzo della scheda carburante, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo agli effetti delle imposte sui redditi, sono attualmente superflui.
Si osserva, inoltre, che in caso di pagamento con carte di credito, bancomat e prepagate, stando ai precedenti chiarimenti forniti a riguardo dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 42/2012), ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell’IVA, la carta utilizzata dovrebbe essere intestataal soggetto esercente attività d’impresa, arte o professione e l’estratto conto dovrebbe evidenziare almeno la data di rifornimento, il distributore presso il quale è stato effettuato il rifornimento, l’ammontare del relativo corrispettivo.
Stando ai chiarimenti della circ. n. 8/2018, sarebbero altresì validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, purché però “siano allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili” (es. pagamento con carta del dipendente poi rimborsato dalla società con bonifico).
Quindi, nella particolare fattispecie dell’acquisto di carburante, l’Agenzia sembra ammettere una specifica deroga al principio generale che condiziona la detrazione dell’IVA al possesso di una valida fattura d’acquisto (come emerge nella circ. n. 1/2018).