Necessario un calcolo particolare per determinare l’imposta lorda in capo ai soggetti che beneficiano dell’agevolazione
La determinazione del beneficio fiscale correlato all’ACE per gli imprenditori individuali deve tenere conto di alcune particolarità (non innovative rispetto a quanto già sperimentato gli scorsi anni), legate al materiale calcolo dell’IRPEF.
Il reddito agevolato viene determinato nel prospetto del quadro RS (rigo RS37, nel modello REDDITI 2018 PF), applicando il coefficiente dell’1,6% alla base ACE che tiene conto, così come per le società di persone:
– in positivo, della differenza tra il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2010, entrambi computati al lordo dell’utile di esercizio;
– in positivo o in negativo, della somma algebrica dei conferimenti e dei versamenti in denaro effettuati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, degli utili degli esercizi 2016 e 2017 e dei prelevamenti dei soci effettuati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017.
Anche per gli imprenditori individuali, così come per tutte le altre imprese, occorre poi depurare la base ACE degli effetti delle operazioni infragruppo menzionate nell’art. 10del DM 3 agosto 2017 (situazione, peraltro, infrequente se l’attività d’impresa è svolta in via individuale da persone fisiche), e assumere in ogni caso l’importo netto della base ACE nel limite del patrimonio netto contabile nella sua consistenza al 31 dicembre 2017.
Una volta effettuato questo conteggio nel quadro RS, l’imprenditore è tenuto a riportare il reddito detassato nel quadro RN, recante la determinazione dell’IRPEF sul reddito complessivo. Le istruzioni al rigo RN5 precisano che, per i soggetti che beneficiano dell’ACE, ai soli fini del calcolo dell’imposta lorda occorre:
– sommare all’importo indicato nel rigo RN4 (ovvero, al reddito imponibile) quello indicato nel rigo RS37 colonna 14 (ovvero, la deduzione ACE);
– calcolare, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente a questa somma;
– calcolare, sempre secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente all’importo indicato nel rigo RS37, colonna 14, e sottrarla dall’imposta sopra determinata;
– indicare l’importo così calcolato nel rigo RN5 (recante l’imposta lorda).
Questo procedimento trae origine dalla norma contenuta nell’art. 8 comma 8 del DM 3 agosto 2017, ai sensi della quale, ai fini della determinazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 11 del TUIR nonché delle detrazioni spettanti ai sensi dei successivi articoli 12, 13, 15 e 16, “la quota dedotta dal reddito d’impresa concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società partecipate beneficiarie della deduzione”.
Il procedimento di cui sopra può essere esemplificato considerando il caso di un imprenditore che ha realizzato un reddito d’impresa di 80.000 euro, ridotto a 60.000 euro per effetto dell’ACE. Lo stesso contribuente ha altri redditi per 5.000 euro. In tal caso, ipotizzando l’assenza di oneri deducibili, il reddito imponibile da inserire nel rigo RN4 è pari a 65.000 euro.
In via “ordinaria”, a questo importo corrisponderebbe un’imposta lorda di 21.320,00 euro. In ossequio a quanto previsto dall’art. 8 comma 8 del DM 3 agosto 2017, invece, occorre:
– sommare al reddito imponibile (65.000 euro) la detassazione ACE di 20.000 euro;
– calcolare l’IRPEF sul totale di 85.000 euro (imposta “virtuale” pari a 29.720 euro);
– calcolare l’IRPEF sull’importo detassato di 20.000 euro (imposta “virtuale” pari a 4.800 euro).
L’imposta lorda da indicare nel rigo RN5 è, quindi, pari alla differenza tra i due importi, ovvero a 24.920 euro.