Non è da escludere l’omessa fatturazione con possibili riflessi dichiarativi
Con le nuove regole per la fatturazione elettronica, applicabili dal 1° gennaio 2019 (ma anticipate al 1° luglio 2018 per i subappaltatori pubblici e le cessioni di carburante), cambiano le condizioni che permettono ad una fattura di considerarsi regolarmente emessa.
Determinanti in tal senso sono i controlli che il Sistema di Interscambio (SdI) effettua sul file “fattura” in formato XML che il cedente o prestatore ha predisposto e trasmesso al predetto sistema.
In caso di esito positivo dei controlli, il SdI trasmette la fattura elettronica al soggetto ricevente e invia a quello trasmittente una “ricevuta di consegna” del documento.
Viceversa, come stabilito dal punto 2.4 del provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, nel caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro cinque giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sistema di Interscambio.
L’ipotesi di scarto da parte del SdI comporta che la fattura elettronica non possa considerarsi validamente emessa (punto 4.1 del provvedimento n. 89757/2018).
Tale aspetto è di particolare rilievo ai fini sanzionatori, giacché una fattura che non si può considerare regolarmente emessa in formato elettronico dovrebbe determinare l’applicabilità delle sanzioni previste per l’omessa fatturazione.
Questa situazione è espressamente disciplinata dall’art. 1 comma 6 del DLgs. 127/2015, nella versione applicabile dal 1° gennaio 2019 (e dal 1° luglio 2018 per subappalti pubblici e cessioni di carburante), il quale prevede che nel caso in cui la fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, sia emessa con modalità diverse da quelle del formato elettronico, “la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
Potrebbero sussistere ulteriori violazioni, inoltre, qualora il soggetto passivo non effettui il versamento dell’imposta dovuta in sede di liquidazione periodica e/o presenti una dichiarazione infedele.
Anche il cessionario o committente è tenuto a verificare la corretta emissione della fattura in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio, da parte del cedente o prestatore. A tale riguardo, è ininfluente l’eventuale consegna o spedizione da parte del fornitore di un esemplare della fattura in formato cartaceo oppure l’invio della stessa a mezzo email (modalità che, seppur non sostitutive della trasmissione della fattura elettronica al SdI, appaiono praticabili dalle parti coinvolte al fine di agevolare la gestione ai fini amministrativi e/o commerciali dell’operazione).
In caso di mancata o irregolare fatturazione, sul cessionario o committente incombono infatti gli obblighidi regolarizzazione di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.
La procedura di regolarizzazione, diversamente da quanto avviene attualmente, dovrà anch’essa essere esperita mediante emissione di autofattura “denuncia” in formato elettronico da parte del cessionario o committente, procedura da intendersi sostitutiva rispetto alla materiale presentazione dell’autofattura agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate (la trasmissione elettronica al SdI, difatti, presuppone l’immediato invio all’Agenzia dei dati relativi all’operazione regolarizzata).
Per quanto concerne, invece, le operazioni con controparti estere che non sono sottoposte agli obblighi di fatturazione elettronica, è da notare una discrasia tra la periodicità mensile della comunicazione delle operazioni transfrontaliere ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 e le sanzioni applicabili in ragione trimestrale nel caso di dati omessi, incompleti o inesatti (sanzione pari a due euro per ciascuna fattura con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, ai sensi dell’art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97, salvo riduzione della sanzione alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza).