Aggiornato il modello LP a partire dal primo trimestre 2018

Il modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche e le relative istruzioni, approvati con provv. Agenzia delle Entrate n. 62214/2018, forniscono alcune indicazioni utili per la corretta esposizione delle operazioni in split payment.
L’IVA applicata sulle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi con il meccanismo dello split payment è assolta diversamente a seconda che il cessionario o committente sia o meno un soggetto passivod’imposta.

Per le pubbliche amministrazioni prive di partita IVA, il versamento dell’imposta a debito è effettuato direttamente all’Erario (art. 4 del DM 23 gennaio 2015), con le modalità indicate nella risoluzione n. 15/2015dell’Agenzia delle Entrate.

Per le società e gli altri enti, fondazioni e P.A. muniti di partita IVA, nell’esercizio di attività commerciale, invece, l’imposta è assolta secondo due modalità alternative:
– mediante F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si è verificata l’esigibilità del tributo, senza possibilità di compensazione (art. 5 comma 01 del DM 23 gennaio 2015);
– annotando le fatture nel registro delle fatture emesse nonché nel registro degli acquisti e computando l’imposta nell’ambito delle liquidazioni periodiche (art. 5 commi 1 e 2 del DM 23 gennaio 2015).

Nella prima ipotesi (versamento dell’IVA da split payment mediante F24), l’imposta non viene inclusa nelle liquidazioni e, dunque, l’acquisto effettuato non deve essere considerato ai fini del quadro VP.
Nella seconda ipotesi (doppia annotazione della fattura di acquisto), le istruzioni alla compilazione del modello, aggiornate sul punto con provvedimento n. 62214/2018, specificano che l’imposta riferita ad acquisti in split payment deve essere compresa:
– in qualità di IVA esigibile, nel rigo VP4 del modello;
– in qualità di IVA detratta, nel rigo VP5 (sempreché non sussistano condizioni di indetraibilità dell’imposta).

In sostanza, quando il cessionario o committente (P.A., fondazioni, enti soggetti passivi e società) assolve l’IVA sulle operazioni in split payment nelle liquidazioni periodiche, l’acquisto deve essere indicato anche nella relativa comunicazione. Ciò non avviene quando l’IVA è versata direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 5 comma 01 del DM 23 gennaio 2015.
Resta fermo che, in quest’ultima ipotesi, l’acquisto in split payment richiede anche l’indicazione dell’imponibile nel rigo VP3 (operazioni passive).

Inoltre, va considerata l’ipotesi in cui gli enti o P.A. muniti di partita IVA e soggetti alla disciplina dello split payment effettuino acquisti nell’esercizio di un’attività commerciale congiuntamente ad acquisti nell’ambito della propria attività istituzionale.
Già nelle risposte alle FAQ sull’argomento, pubblicate il 26 maggio 2017 dall’Agenzia delle Entrate (seppur anteriori all’estensione della disciplina dello split a enti e fondazioni ex DL 148/2017), si poteva evincere che sono comunicati i soli dati delle operazioni passive computate nelle liquidazioni periodiche, mentre per gli acquisti effettuati nell’ambito istituzionale è comunque esclusa la comunicazione poiché l’IVA è versata direttamente all’Erario.

Per le fatture emesse sufficiente l’indicazione nel VP2

Per quanto concerne, invece, le fatture emesse con il meccanismo dello split payment, il cedente o prestatore compila la comunicazione dei dati delle liquidazioni esclusivamente riportando l’imponibile nel rigo VP2 (operazioni attive) senza considerare l’imposta nel rigo VP4 riferito all’IVA esigibile.
Per le operazioni attive con esigibilità differita, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate richiedono che il cedente o prestatore riporti la base imponibile (rigo VP2) nel mese o trimestre di effettuazione dell’operazione e la relativa imposta (VP4) nel periodo nel quale si verifica l’esigibilità.

Il medesimo principio si ritiene che debba valere per le operazioni passive.
Nello specifico caso delle operazioni di acquisto in split payment con esigibilità dell’IVA ancorata al momento del pagamento (art. 3 comma 1 del DM 23 gennaio 2015), è il cessionario o committente a riportare l’ammontare dell’imposta nella comunicazione (righi VP4 e VP5) nel periodo di esigibilità.