Secondo ANC e Confimi non può essere violato il principio della detrazione immediata
A pochi giorni dall’emanazione del provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757, con il quale sono state stabilite le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, assumono particolare rilevanza le questioni relative all’esercizio del diritto alla detrazione, che già erano emerse con riguardo alle fatture “cartacee”, a seguito delle disposizioni del DL 50/2017.
Il tema ancor oggi dibattuto concerne, in particolare, la possibilità di portare in detrazione l’IVA delle fatture ricevute tra il 1° e il 16 del mese, nella liquidazione del mese precedente, in forza di quanto stabilito dall’art. 1 del DPR 100/98 (in questo senso si veda “Fatturazione nella liquidazione del mese precedente senza perdere la detrazione IVA” del 12 febbraio 2018). Si è posto, infatti, il dubbio che tale tesi potesse contrastare con le indicazioni contenute nella circolare n. 1/2017, nella quale l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito come, ai fini della detrazione, occorresse il duplice requisito dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del formale possesso della fattura.
In una nota congiunta emanata ieri, ANC e Confimi Industria, commentando il provvedimento n. 89757/2018 in tema di fatturazione elettronica, sottolineano come le “asincronie” fra la data di trasmissione del documento al Sistema di Interscambio, la data di ricezione del SdI e quella di recapito al destinatario, possano far ritenere sostenibile “il non contrasto del requisito dell’arrivo/possesso della fattura (C.M. 1/E/2018) con la disciplina del DPR 100/98”.
Nel documento si legge infatti come al fine dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del diritto alla detrazione possa essere sufficiente che il possesso della fattura “risulti perfezionato entro la scadenza della liquidazione dell’IVA”.
In ambito B2B, come si evince dalla lettura del provv. n. 89757/2018, la data di ricezione del documento può essere quella presente nella ricevuta di consegna, se il recapito ha avuto esito positivo, o quella di presa visione della fattura nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi in cui, per cause non imputabili al Sistema di Interscambio, non sia stato possibile recapitare il documento.
ANC e Confimi Industria sottolineano come nella circostanza in cui il 31 maggio il cessionario proceda all’acquisto di un bene e nella stessa data il cedente emetta e trasmetta la fattura elettronica al SdI, questa potrebbe essere recapitata al cessionario successivamente, ad esempio il 1° giugno.
Se non fosse concessa al cessionario la possibilità di esercitare la detrazione con riferimento al mese di maggio, verrebbe violato il principio della detrazione immediata previsto dall’art. 179 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui il soggetto passivo “opera la detrazione globalmente, sottraendo dall’importo dell’imposta dovuta per un periodo d’imposta l’ammontare dell’IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo”.
Resta fermo il fatto che la norma appena citata richiede che il diritto sia “esercitato secondo quanto previsto all’articolo 178”, disposizione che l’Amministrazione finanziaria aveva interpretato, nella circolare n. 1/2018, ritenendo che la detrazione potesse essere possibile solo dal momento in cui si fosse entrati in possesso della fattura.
Sempre in tema di ricezione del documento, pare interessante l’osservazione contenuta nella nota congiunta ANC Confimi, relativa ai casi di “recapito irricevibile”. Il Sistema di Interscambio procede, in tali circostanze, mettendo a disposizione la fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
La fattura si intenderà ricevuta alla data di presa visione della stessa da parte del cessionario/committente. Potrebbe quindi verificarsi una situazione paradossale, laddove quest’ultimo non prendesse mai visione della fattura, espandendo potenzialmente sine die i termini per l’esercizio della detrazione.