A ogni documento corrisponderà uno specifico codice
Gli obblighi di fatturazione elettronica che, dal 1° gennaio 2019, interesseranno tutti i soggetti passivi IVA, riguarderanno anche le note di variazione e le autofatture emesse ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97. Si tratta di una delle numerose precisazioni contenute nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile scorso, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.
Allo scopo di identificare il tipo di documento sarà necessario indicare un codice convenzionale alfanumerico, composto di quattro caratteri, nella sezione “Dati Generali”.
Al proposito è interessante notare come i valori da inserire nell’apposito campo (“TipoDocumento”) non distinguano solo fra fattura (cod. TD01), nota di credito (TD04), nota di debito (TD05) e autofattura (TD20), ma prevedano una specifica indicazione per le parcelle emesse dai professionisti (TD06) e per il caso in cui si siano ricevuti acconti o anticipi (TD02, se relativi a fatture e TD03, se riferiti a parcelle).
Come sottolineato poc’anzi, l’obbligo di “digitalizzazione” dei documenti, anticipato per subappalti pubblici e carburanti per autotrazione al 1° luglio 2018, toccherà anche le autofatture che il cessionario/committente è tenuto ad emettere per non incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, secondo cui chi abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito con una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.
La stessa norma prevede che l’operazione possa essere regolarizzata differentemente a seconda che sussista o meno la relativa fattura.
Il cessionario/committente che non abbia ricevuto il documento entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presenterà all’Ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice copia dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’art. 21 del DPR 633/72.
Nel caso in cui abbia, invece, ricevuto una fattura irregolare, il cessionario/committente presenterà all’Ufficio un documento integrativo in duplice esemplare, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione.
Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica sarà recapitata ai soggetti passivi (o ad intermediari da essi incaricati), alternativamente, attraverso il sistema di posta elettronica certificata, mediante “web service” o sistemi di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP).
Potranno, quindi, verificarsi le seguenti circostanze:
– il cessionario/committente non ha ricevuto il documento, né ha ottenuto dal cedente/prestatore comunicazione circa il fatto che l’originale della fattura elettronica sia presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per cause tecniche, il recapito tramite i suddetti canali non sia stato possibile;
– il cessionario/committente ha ricevuto un documento irregolare (perché, a titolo esemplificativo, viene riportata un’aliquota IVA differente da quella applicabile, una base imponibile errata, ecc…).
In questi casi, al fine di non incorre nella sanzione citata, il soggetto passivo potrà compilare il file della fattura elettronica indicando il codice TD20 nel campo “TipoDocumento”, i dati del fornitore nella sezione anagrafica del cedente/prestatore e i propri in quella del cessionario/committente.
Un’importante semplificazione concerne il fatto che, come previsto dal provvedimento n. 89757/2018, la trasmissione al Sistema di Interscambio sostituisce l’obbligo di presentazione dell’autofattura all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
Infine, come già ricordato, l’obbligo di emissione dei documenti in formato elettronico interesserà dal 1° gennaio 2019 (1° luglio 2018 per il settore dei subappalti pubblici e dei carburanti per autotrazione e 1° settembre 2018 nell’ambito del “tax free shopping”) anche le note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/72.
Merita, al proposito, segnalare quanto previsto al punto 6.3 del citato provvedimento n. 89757/2018. Fermo restando il fatto che il Sistema di Interscambio ha cinque giorni di tempo per recapitare la ricevuta di scarto nel caso in cui la fattura elettronica non abbia superato i controlli e che, in tal caso, il documento si considera omesso, il cedente/prestatore che abbia registrato una fattura poi scartata, non dovrà emettere una nota di credito, ma si limiterà ad effettuare una “variazione contabile ai soli fini interni”.