La Cassazione sottolinea la necessità di seguire la procedura indicata dalla normativa antiriciclaggio

Integra violazione dei limiti (tempo per tempo vigenti) all’utilizzo del denaro contante la condotta di un soggetto che, al fine di adempiere alla propria obbligazione di pagamento, dopo aver cambiato presso una banca una serie di assegni circolari emessi in proprio favore da altro istituto di credito, per un importo complessivo di oltre 250.000 euro, trasferisce la somma ottenuta al creditore, che, lo stesso giorno, provvede a versarla su un conto corrente acceso presso il medesimo istituto da altro soggetto.

Rispetto alla illiceità di tale modo di procedere non presenta alcuna rilevanza, ai fini dell’esclusione della violazione dei limiti all’utilizzo del denaro contante, il fatto che sia la negoziazione degli assegni circolari che il trasferimento dell’importo conseguito siano avvenuti nei locali di una banca ed in presenza del relativo personale.
Sono queste le principali indicazioni fornite dalla sentenza n. 10050 della Cassazione, depositata ieri. Sentenza che, pur applicando la previgente disciplina, di cui all’art. 1comma 1 del DL 143/1991 convertito, si sofferma su aspetti rilevanti anche alla luce della disciplina attualmente in vigore (art. 49 del DLgs. 231/2007).

Nella specie, in particolare, secondo il soggetto che presentava il ricorso per Cassazione avverso la decisione di merito che confermava la sanzionecomminatagli per la violazione ai limiti di utilizzo del denaro contante, l’operatività descritta in premessa doveva considerarsi lecita perché posta in essere dinanzi ad un intermediario abilitato, con conseguente insussistenza dell’illecito di pericolo contestato; il tutto, peraltro, doveva ritenersi avvenuto in assenza di materiale trasferimento di denaro contante, essendosi realizzata una movimentazione dello stesso meramente contabile.

La Suprema Corte non condivide tale impostazione. Si evidenzia, infatti, come dagli atti di causa emergessero le firme di girata per l’incasso degli assegni circolari da parte del debitore, l’acquisizione del relativo importo in contanti, il trasferimento al creditore ed il successivo deposito su conto corrente intestato ad altro soggetto.
Pertanto – osservano i giudici di legittimità – pur realizzandosi un pagamento idoneo, dal punto di vista civilistico, ad assolvere la funzione estintiva del debito, si configurava comunque la violazione dell’art. 1 comma 1 del DL 143/1991 convertito, procedendosi al “trasferimento” del denaro contante tra soggetti diversi senza intermediazione dei soggetti abilitati.

D’altra parte, sottolinea la Cassazione, la finalità della disciplina che pone limiti all’utilizzo del denaro contante è quella di assicurare la trasparenza dell’operazione economica in astratto; sicché si sanziona l’oggettivo trasferimento di denaro contante sopra soglia a prescindere da qualsiasi indagine sullo scopo perseguito dalle particon l’operazione sottostante, dovendo essere tutelato il superiore interesse pubblico alla tracciabilità dei movimenti di denaro in chiave preventiva del fenomeno del riciclaggio.

Ci si trova, quindi, in presenza di un illecito di mero pericolo, la cui condotta è caratterizzata dal mancato rispetto di obblighi legislativi formali, previsti per agevolare la vigilanza degli organismi pubblici cui è affidata la funzione di prevenire i reati di riciclaggio e quelli ad esso connessi.
In tale contesto, poi, non assume alcun rilievo il fatto che il cambio degli assegni circolari, così come il trasferimento del denaro contante, fossero avvenuti nei locali di una banca ed al cospetto del relativo personale. Tale situazione, infatti, non coincide con quella cui la legge fa riferimento quando richiede di eseguire il trasferimento del denaro contante superiore ai limiti consentiti “per il tramite degli intermediari abilitati”.

Ai sensi dei previgenti commi 1-bis e 1-ter dell’art. 1 del DL 143/1991 (trasfusi negli attuali ultimi periodi dell’art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007), infatti, il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari abilitati (bancari o finanziari) avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti.

A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della accettazione produce gli effetti di cui all’art. 1277 comma 1 c.c. (ai sensi del quale, “i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”) e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all’art. 1210 c.c. (ai sensi del quale, “se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito. Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione”).

Ad ogni modo, solo il pedissequo rispetto di tali prescrizioni è idoneo ad escludere la configurazione dell’illecito in questione, non essendo sufficiente che l’operazione avvenga nei locali di una banca.