Il principio enunciato dalla Cassazione è estendibile a perdite e detrazioni d’imposta

Con la sentenza n. 9993, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha affermato un principio molto importante sull’annoso tema relativo al nesso tra decadenza dei termini di accertamento e contestazione delle quote di ammortamento dedotte.

Sintetizzando, viene stabilito che “in ipotesi di costi che danno luogo a diritto di deduzione frazionata e di quote di ammortamento, la decadenza in danno dell’Agenzia deve ritenersi necessariamente maturare con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti e l’ammortamento è stato iscritto a bilancio”. Altrimenti si infrange lo stesso dictumdella Corte Cost. 280/05 in quanto è alle anzidette annualità che si ricollegano i presupposti del diritto alla deduzione, e, quindi, il diritto medesimo nel suo definitivo valore (mentre il frazionamento interferisce solo sul relativo mero esercizio) e la predisposizione della documentazione giustificativa.

In altri termini, la decadenza decorre in riferimento alla dichiarazione dell’anno in cui il costo viene sostenuto, e non in riferimento alla dichiarazione presentata in relazione ai singoli ratei.
Ragionare diversamente significherebbe porre nel nulla il principio sotteso alla sentenza n. 280/2005 della Corte Costituzionale, secondo cui il contribuente non può restare soggetto sine die al potere impositivo dell’Erario.

Espressamente, i giudici ritengono non pertinente il richiamo, effettuato dall’Erario, alla precedente sentenza n. 15178 del 2010.
In questo arresto, relativo a un caso di errore di calcolo, era stato sancito che “pur sussistendo l’asserita decadenza dell’Ufficio dalla possibilità di rideterminare valori riferiti a spese per immobili in anni precedenti il quinquennio [“vecchio” termine decadenziale, ndr], è possibile la regolarizzazione dei calcoli delle quote di ammortamento per gli anni successivamente accertati”.
Nemmeno l’autonomia dei periodi d’imposta ha indotto i giudici a una diversa conclusione.

In caso contrario si lede la certezza del diritto

Quindi, per riprendere i fatti di causa, se il bene è entrato in funzione nel 1998, e gli ammortamenti sono stati dedotti sino al 2007, se si accerta il 2007 nel 2011 la decadenza non è rispettata, in quanto va computata con riferimento all’anno 1998 (se l’Erario vuole contestare che il bene non era capitalizzabile o, come fatto nel caso in oggetto, la radicale indeducibilita del costo, lo deve fare accertando il primo anno di deduzione delle quote, e non i successivi).

Invece, la questione sarebbe diversa ove il Fisco intendesse contestare l’errato calcolo delle quote di ammortamento.
Tale principio è destinato a operare in diverse altre fattispecie, basti pensare al disconoscimento delle perdite d’impresa o alle detrazioni che hanno rilevanza su più periodi d’imposta, visto che nella sentenza in oggetto ci si riferisce a “costi che danno luogo a deduzione frazionata in più anni” in senso generale (si veda “Le detrazioni «rateizzabili» non postergano l’accertamento” del 22 giugno 2015).