Per Assonime, con la compilazione dei quadri VE e VF si rettificano i dati esposti nei righi VP2 e VP3
Ieri, 19 aprile 2018, Assonime, con la circolare n. 9, ha illustrato le principali novità contenute nel modello IVA 2018 relativo all’anno d’imposta 2017.
Tra queste rileva, in particolare, l’utilizzabilità della dichiarazione annuale IVA al fine di correggereeventuali errori commessi all’atto della presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA relative al medesimo periodo d’imposta.
Il quadro VH è deputato ad accogliere l’importo del credito o debito IVA, per ciascun mese (per i soggetti che liquidano l’imposta mensilmente) o trimestre (per i soggetti che liquidano l’imposta trimestralmente), qualora si siano commessi errori nella compilazione del modello VP che incidono sulla determinazione del tributo (righi da VP4 a VP14).
Detto quadro deve essere compilato integralmente, ossia per tutti i mesi o trimestri dell’anno, anche qualora l’errore commesso nella comunicazione sia riferibile ad un solo di questi.
Mediante il quadro VH è inoltre possibile correggere gli errori relativi ad altri tipi di dati, quali l’indicazione dell’acconto IVA o l’utilizzo delle agevolazioni per i subfornitori.
Il modello LP prevede che il soggetto passivo comunichi, rispettivamente nei righi VP2 e VP3, il totale delle operazioni attive e passive, al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento. Tali dati non sono rettificabili mediante il quadro VH poiché irrilevanti sull’esito della liquidazione.
È il caso, ad esempio, della mancata indicazione di operazioni esenti o non imponibili, come pure di operazioni, attive o passive (con imposta integralmente detraibile), soggette a reverse charge. Potrebbe, inoltre, essere il caso di operazioni imponibili per le quali, per errore materiale o di calcolo, si sia riportata una base imponibile non corretta ed una imposta (a debito o a credito) corretta.
Secondo l’indicazione di Assonime, già anticipata dal Gruppo di studio Eutekne in occasione di eventi formativi e di aggiornamento, tali errori possono essere sanati mediante l’esposizione dei dati corretti nel quadro VE (operazioni attive) e nel quadro VF (operazioni passive).
La compilazione di detti quadri, infatti, implicitamente e automaticamente corregge il dato errato fornito in occasione della presentazione delle comunicazioni LP. Si ricorda, inoltre, che mentre i righi VP2 e VP3 forniscono un dato “accorpato” e omnicomprensivo, i quadri VE e VF forniscono in dettaglio, con distinzione per natura delle operazioni, la composizione dell’ammontare della base imponibile delle operazioni attive e passive.
Un tema resta, tuttavia, ancora aperto. Per l’omessa, infedele o incompleta comunicazione dei dati riportati nel modello VP si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97, compresa tra 500 a 2.000 euro (ridotta alla metà in caso di correzione avvenuta entro i 15 giorni successivi alla scadenza).
Ci si chiede se tale sanzione sia comunque dovuta nel caso in cui, pur non essendovi la necessità di compilare il quadro VH per rettificare errori commessi nella comunicazione LP con riguardo all’importo dell’IVA a debito o a credito, mediante la compilazione dei quadri VE e VF si proceda all’automatica correzione delle imprecisioni commesse in relazione alle operazioni attive e passive di cui ai righi VP2 e VP3.
Stante la formulazione dell’art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97, che fa riferimento, genericamente, all’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010, la sanzione dovrebbe ritenersi applicabile in tutti i casi in cui uno dei campi della comunicazione sia stato compilato in modo errato, indipendentemente dal fatto che ciò abbia inciso o meno sulla determinazione dell’imposta periodica.
Tuttavia, si potrebbe sostenere che l’errata compilazione dei righi VP2 e VP3, non comportando alcuna variazione del risultato della liquidazione periodica, costituisca una violazione di natura meramente formale, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 6 comma 5-bis del DLgs. 472/97, potrebbe non doversi applicare alcuna sanzione.
Si sottolinea inoltre che, l’errore, se non contestato ante presentazione della dichiarazione annuale IVA, è, come detto, automaticamente corretto mediante la compilazione dei quadri VE e VF, non arrecando dunque alcun pregiudizio all’attività accertativa dell’amministrazione finanziaria.
Ciò nonostante, in un’ottica prudenziale, finché non giungono chiarimenti ufficiali, si ritiene opportuno procedere comunque al versamento della sanzione, seppure in misura ridotta avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.