Il prospetto del quadro RV del modello REDDITI 2018 SP dedicato all’indicazione dei disallineamenti tra i valori civili e fiscali dei beni presenta alcune leggere differenze rispetto a quello del modello dello scorso anno, le quali sono però suscettibili di determinare non pochi dubbi all’atto della relativa compilazione.

Alla radice del problema sta, essenzialmente, l’espunzione dalle istruzioni al modello delle società di persone di qualsiasi riferimento al DLgs. 139/2015. Allo stato attuale, non è dato sapere la motivazione di questo fatto: se, infatti, nel corso di Telefisco 2018, l’Agenzia delle Entrate ha espresso una linea interpretativa secondo cui il principio di derivazione rafforzata non si applicherebbe alle società di persone, è indubbio che la gran parte delle regole contabili introdotte dal DLgs. 139/2015 riguardano anche le società di persone, e come tali si riverberano sulla determinazione del reddito, pur se effettuata con la derivazione semplice.

Tra le regole che le società di persone hanno applicato in sede di prima adozione, nel 2016, dei nuovi principi contabili nazionali, trova posto anche quella che impone l’eliminazione dall’attivo delle spese di ricerca e di pubblicità. Queste spese, tuttavia, conservano il proprio valore fiscale residuo, tanto che, in forza dell’art. 13-biscomma 7 del DL 244/2016, l’ammortamento continua ad essere effettuato ai fini fiscali secondo le previgenti regole, sotto forma di deduzioni extracontabili.

Se, ad esempio, una società ha sostenuto nel 2014 spese di pubblicità per 50.000 euro, capitalizzate e ammortizzate sia civilisticamente che fiscalmente in quote del 20%, il valore netto contabile delle spese al 31 dicembre 2015 era pari a 30.000 euro, ed è stato oggetto di cancellazione integrale al 1° gennaio 2016. La spesa mantiene, però, un valore fiscale inalterato di 30.000 euro, ridotto a 20.000 euro al 31 dicembre 2016 per effetto della deduzione di una quota di ammortamento pari a 10.000 euro e a 10.000 euro al 31 dicembre 2017 per effetto della deduzione di una ulteriore quota di ammortamento di pari importo.

Questo fatto imporrebbe di segnalare il diverso valore civile e fiscale dell’attività nel quadro RV. I modelli relativi al 2016 erano idonei a gestire la fattispecie, prevedendo nella colonna 3 i codici “3” e “4”, riferiti rispettivamente ai casi dei disallineamenti originatisi dalla prima adozione dei nuovi OIC e dei disallineamenti derivanti sia dalla prima adozione dei nuovi OIC, sia da altre operazioni (tipicamente, le operazioni straordinarie).

Queste indicazioni sono state ripetute, nei modelli REDDITI 2018, per le sole società di capitali, mentre per le società di persone gli stessi codici non sono presenti. Gli unici codici previsti sono, infatti, i codici “1” e “2”, riferiti ai disallineamenti derivanti dall’adozione, da parte della società di persone, degli IAS/IFRS e dei disallineamenti derivanti sia dall’adozione degli IAS/IFRS, sia da altre operazioni.

Possibile compilare il quadro RV con adattamenti

Le soluzioni praticabili sono, quindi, due: eliminare qualsiasi tipo di monitoraggio nel quadro RV delle società di persone dei disallineamenti che si sono creati a seguito dell’adozione dei nuovi OIC, oppure compilare il quadro con opportuni adattamenti.

Questa seconda linea di comportamento potrebbe trovare un suo fondamento se si pensa che i disallineamenti, nella maggior parte dei casi, rimangono tali anche alla fine del 2017 (per quanto riguarda le spese di ricerca, i valori civili e fiscali divergono sino al termine dell’ammortamento fiscale).

Volendo così operare, occorrerebbe quindi forzare il dato testuale delle istruzioni, indicando nella colonna 3 il codice “1” (riferito, come detto, ai disallineamenti derivanti all’adozione degli IAS/IFRS). La società indicherebbe poi nella colonna 4 il valore netto contabile della spesa al 31 dicembre 2015 (rifacendosi all’esempio precedente, 30.000 euro) e zero quale valore contabile al 1° gennaio 2017 (colonna 5). Si opererebbe, poi, come le società di capitali, indicando quale valore fiscale iniziale quello di 20.000 euro e quale valore fiscale finale quello di 10.000 euro.