Possibile la trasmissione entro i cinque giorni successivi dallo scarto come avviene per le dichiarazioni

Scaduto il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture, è possibile che alcuni file trasmessi telematicamente siano stati scartati dal sistema dell’Agenzia delle Entrate a fronte del mancato superamento delle verifiche previste.
Tipicamente, si tratta di errori relativi al nome e/o alle dimensioni del file, al certificato di firma oppure alla coerenza e alla validità del contenuto (es. incoerenze fra imposta e aliquota IVA; mancata indicazione del codice “Natura” ove richiesto…).

La segnalazione di scarto potrebbe, peraltro, essere pervenuta all’intermediario o al soggetto passivo successivamente alla scadenza del termine (6 aprile 2018) previsto per la trasmissione dei dati del secondo semestre 2017 oltre che per la correzione dei dati del primo semestre.
A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta inserendo una nuova FAQ nel proprio servizio “Fatture e corrispettivi”, datata 6 aprile, attraverso la quale riconosce la possibilità di reinviare il file “dati fattura” entro i 5 giorni successivi dalla ricezione dell’esito, senza l’applicazione di sanzioni, purché la comunicazione scartata sia stata inviata entro il termine di scadenza.

Va rilevato che la FAQ dell’Agenzia delle Entrate non ha fatto esplicito riferimento ai cinque giorni lavorativi successivi come avvenuto in precedenti circostanze, ad esempio nelle istruzioni del modello di comunicazione polivalente oppure ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri su base opzionale, da parte dei commercianti al minuto (provv. Agenzia delle Entrate n. 182017/2016, § 3).

Per l’invio telematico delle dichiarazioni, invece, il riferimento è quello della C.M. n. 195/99, che consente di ritrasmettere le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate “non oltre 5 giorni” dalla data delle ricevute di scarto.
Sulla base della lettura della FAQ, quindi, in via prudenziale, la possibilità di inviare nuovamente il file scartato risulterebbe concessa sino a mercoledì 11 aprile 2018.

Altra questione potrebbe non riguardare lo scarto della comunicazione, quanto l’invio, da parte del Sistema Ricevente, di segnalazioni, come, ad esempio, quella relativa alla cessazione della partita IVA di un cliente o di un fornitore risultante dall’Anagrafe tributaria. Si ipotizzi, a titolo esemplificativo, che sia stata emessa una fattura nei confronti di un soggetto che ha omesso di segnalare al cedente o prestatore di aver cessato la propria attività (con conseguente chiusura della partita IVA).

In tale ipotesi, ferma restando la possibilità di rettificare la comunicazione, l’errata redazione della fattura potrebbe essere punita con applicazione della sanzione di cui all’art. 9 comma 1 del DLgs. 471/97 (da 1.000 euro a 8.000 euro a prescindere dal numero di violazioni) come precisato nella C.M. n. 23/99, o, secondo un orientamento più favorevole, applicando la sanzione prevista dall’art. 6 comma 1 ultimo periodo del DLgs. 471/97 (da 250 euro a 2.000 euro), a condizione che la violazione non abbia inciso sulla corretta determinazione del tributo.

Più complesso il caso di operazioni assoggettate a reverse charge

Più complesso, invece, è il caso in cui l’operazione sia stata assoggettata a reverse charge; l’emissione della fattura nei confronti di un committente non soggetto passivo comporta, infatti, la necessaria applicazione dell’imposta secondo le regole ordinarie, con la conseguenza che il cedente o prestatore sarà tenuto a regolarizzare la propria posizione attraverso l’emissione di una nota di variazione in aumento ex art. 26comma 1 del DPR 633/72, addebitando l’IVA a titolo di rivalsa alla controparte e versando l’imposta unitamente agli interessi.

Di maggior rilievo anche gli aspetti sanzionatori, considerato che nel caso di specie si renderebbe applicabile la sanzione proporzionale di cui all’art. 6 comma 1 del DLgs 471/97, pari ad un importo compreso fra il 90% e il 180% dell’IVA indicata in misura inferiore a quella dovuta (senza contare le eventuali sanzioni per omesso versamento nella liquidazione periodica IVA o per infedele dichiarazione IVA).

Si comprenderà, dunque, come, al di là della possibilità di rettificare la comunicazione dati (che in ogni caso risulta accettata dall’Agenzia, nonostante le segnalazioni), nel caso specifico le maggiori criticitàsiano connesse alle irregolarità in tema di fatturazione commesse “a monte” dell’adempimento comunicativo.