Le operazioni di MLBO (merger leverage buy out) sono caratterizzate dall’utilizzo di una società veicolo che accende dei finanziamenti onerosi per poi procedere:
– all’acquisizione della società operativa c.d. “target”;
– alla fusione per incorporazione (di solito inversa) con tale società.
Sotto il profilo giuridico/economico, l’indebitamento assunto dalla società veicolo risulta funzionale all’acquisizione della società “target” e la sua sostenibilità viene attestata secondo quanto previsto dall’art. 2501-bis c.c.
In passato, le operazioni di MLBO sono state oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, la quale sosteneva una presunta natura elusiva della struttura di investimento. In merito, veniva rilevato come l’unica finalità dell’operazione fosse quella di consentire la deduzione di interessi passivi e lo scomputo di perdite dal reddito della società “target”.
L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate è cambiato con la circolare n. 6 del 30 marzo 2016.
In primo luogo, è stato chiarito che gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili, nei limiti di quanto previsto dall’art. 96del TUIR.
In merito al riporto delle perdite e delle eccedenze di interessi passivi nell’ambito delle operazioni di MLBO, è stato riconosciuto che tale operazione risponde a finalità extrafiscali e difficilmente potrebbe risultare finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali.
Salvo, quindi, vi siano specifici profili di artificiosità nell’operazione, non dovrebbero riscontrarsi i presupposti per l’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000.
Con riferimento alla disposizione antielusiva specifica prevista dall’art. 172 comma 7 del TUIR, le perdite fiscali e gli interessi passivi indeducibili delle società che partecipano ad un’operazione di fusione sono riportabili in capo alla società incorporante con le seguenti limitazioni di legge, legate:
– alla “vitalità” delle società partecipanti alla fusione;
– al patrimonio netto contabile delle stesse società partecipanti (senza tenere conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti).
Riguardo al primo punto, le perdite fiscali e gli interessi indeducibili non possono essere riportati se nel Conto economico delle società che partecipano alla fusione relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione viene deliberata si registra un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare di spese per lavoro subordinato e relativi contributi inferiore al 40% della media dei due esercizi precedenti. Entrambi i parametri “di vitalità” sono assunti in base al dato di bilancio, non rilevando gli importi imponili o deducibili ai fini fiscali.
In proposito, la circolare citata osserva che, nell’ambito delle operazioni di MLBO, la società veicolo, nella pluralità dei casi, non supera i limiti imposti dal comma 7 dell’art. 172 in argomento:
– in relazione al requisito della “vitalità economica”, poiché, essendo neocostituita, non dispone dei bilanci relativi agli anni precedenti sui quali effettuare il test;
– per il limite quantitativo del patrimonio netto poiché, se il patrimonio netto della stessa società veicolo dovesse essere decurtato dei conferimenti/versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi, detta società risulterebbe priva di un patrimonio netto (visto che si tratta di norma di una società neocostituita).
Per procedere con il riporto delle eventuali perdite fiscali e degli interessi passivi non dedotti derivanti dall’indebitamento contratto dalla società veicolo per l’acquisto della società “target” (operativa), occorre chiedere, attraverso l’interpello di cui all’art. 11, comma 2 della L. 212/2000, la disapplicazione della norma antielusivaspecifica contenuta nell’art. 172, comma 7 del TUIR, dimostrando che, nella particolare fattispecie, gli effetti elusivi che la norma intende contrastare non potevano verificarsi.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la società veicolo possa considerarsi “vitale”, in quanto svolge funzioni strumentali alla realizzazione dell’operazione di MLBO. Per quanto concerne, poi, il limite del patrimonio netto, viene chiarito che i conferimenti iniziali a favore della società veicolo possono considerarsi “fisiologici” nell’ambito della realizzazione dell’operazione.
Pertanto, conclude l’Agenzia, possono trovare accoglimento le istanze di disapplicazione dell’art. 172 comma 7 del TUIR in tutte le ipotesi in cui si dimostri che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di perdite (di cui si chiede il riporto) siano esclusivamente quelle relative ai finanziamenti ottenuti dalla società veicolo per porre in essere un’operazione di acquisizione con indebitamento.