Ritardo giustificato dall’esigenza di verificare il raggiungimento dell’obiettivo
La circolare n. 5 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, fornisce importanti indicazioni sulle conseguenze che la disciplina della detassazione dei premi di risultato può avere in relazione all’adempimento della trasmissione delle Certificazioni Uniche (CU) all’Agenzia da parte del datore di lavoro sostituto d’imposta.
In particolare, l’art. 2 comma 2 del DM 25 marzo 2016 stabilisce che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, i previsti contratti collettivi aziendali o territoriali devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
Al riguardo, la circolare n. 5/2018 chiarisce che:
– per “periodo congruo” deve intendersi il periodo di maturazione del premio di risultato, ovvero l’arco temporale individuato dal contratto al termine del quale deve essere verificato l’incremento di produttività, redditività, ecc., costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato;
– la durata di tale periodo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere, indifferentemente, annuale o infrannuale o ultrannuale, purché il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo considerato.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia come:
– il raggiungimento del risultato incrementale da parte dell’azienda costituisca il presupposto essenziale per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% e, pertanto, i premi erogati senza che sia verificato tale presupposto non risultano agevolabili;
– l’applicazione dell’agevolazione avviene solo dopo la verifica del risultato conseguito dall’azienda.
Tuttavia, già con la circolare n. 28/2016 è stato precisato come il datore di lavoro, che accerti ex post che il premio erogato è conforme ai presupposti richiesti per l’agevolazione, possa applicare l’imposta sostitutiva conguagliando le maggiori trattenute operate, o con la prima retribuzione utile o, al più tardi, entro la data di effettuazione delle operazioni di conguaglio, cioè entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Al riguardo, viene ora ulteriormente precisato che, nel caso in cui non sia possibile verificare in base a elementi oggettivi il raggiungimento dell’obiettivo incrementale entro la suddetta data di effettuazione delle operazioni di conguaglio, in quanto ad esempio riscontrabile solo in sede di bilancio (redatto e approvato successivamente al 28 febbraio), l’imposta sostitutiva potrebbe essere applicata sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato, già assoggettati a tassazione ordinaria, da parte degli stessi lavoratori dipendenti in sede di dichiarazione dei redditi, sulla base di una nuova Certificazione Unica con la quale il datore di lavoro attesti la sussistenza del presupposto per l’applicazione del beneficio fiscale.
In tale ipotesi viene stabilito che la tardiva trasmissione telematica della nuova Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate, rispetto all’ordinaria scadenza del 7 marzo, non comporterà l’applicazione di sanzioni, dato che il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio non è determinato da inadempienze del datore di lavoro, ma dal fatto che è stato possibile verificare la spettanza dell’agevolazione solo in un momento successivo al previsto termine di invio delle Certificazioni Uniche.
Grazie alla Certificazione Unica tardiva, l’imposta sostitutiva potrà essere applicata dal lavoratore anche sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato, già assoggettati a tassazione ordinaria, in sede di dichiarazione dei redditi.
In alternativa, l’Agenzia evidenzia che il lavoratore dipendente può presentare istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602/73, sulla base di una documentazione rilasciata dal datore di lavoro che comprovi il raggiungimento dell’obiettivo incrementale.
Tuttavia, l’Agenzia ammette che il regime fiscale agevolato possa applicarsi anche all’acconto, a condizione che sia riscontrabile al momento della relativa erogazione un incremento in linea con l’obiettivo individuato dal contratto. Qualora, al termine del “periodo congruo”, non si registri l’incremento individuato dal contratto, il datore di lavoro dovrà emettere una nuova Certificazione e recuperare le minori imposte versate in occasione dell’erogazione degli acconti per i quali sia stata applicata l’imposta sostitutiva o indicare al dipendente di provvedervi in sede di dichiarazione.