Particolari modalità di compilazione per le fatture in regime di non imponibilità IVA o in reverse charge
Uno degli aspetti di maggiore criticità, ai fini dell’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, riguarda il vasto panorama delle operazioni effettuate e/o ricevute con controparti estere.
Va, infatti, premesso che non sussistono esoneri specifici dall’invio dei dati relativi a queste operazioni (cosa che, invece, avveniva nell’ambito del vecchio “spesometro”, sino al periodo d’imposta 2016).
Dunque, per il secondo semestre 2017, entro il 6 aprile 2018, sono soggette – tra le altre – agli obblighi comunicativi: le importazioni, le esportazioni, gli acquisti intracomunitari, le cessioni intracomunitarie, nonché la generalità delle prestazioni rese e/o ricevute con soggetti non residenti né stabiliti nel territorio italiano.
Si osserva in particolare che non è prevista una specifica esclusione neppure per le operazioni soggette al monitoraggio nei modelli INTRASTAT, ivi compresi coloro che per l’anno d’imposta 2017 abbiano optato per il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture disciplinato dall’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 (per questi soggetti è previsto l’esonero dagli INTRA-2, fermo restando il dubbio in merito all’invio dei dati rilevanti ai fini statistici).
Il primo discrimine deve essere compiuto tra operazioni per le quali l’IVA è addebitata in fattura e operazioni che possono essere classificate genericamente come operazioni “senza imposta”.
Per le cessioni e prestazioni alle quali si applica l’IVA (es. prestazioni relative a beni immobili ubicati in Italia nei confronti di soggetti passivi non stabiliti), non vi sono peculiarità per la compilazione del file “dati fatture”, essendo indicati, oltre alla base imponibile, anche l’aliquota e l’imposta applicata.
Diverse sono le modalità di compilazione riferite alle operazioni che non recano l’esposizione dell’imposta vuoi perché non imponibili, fuori campo IVA o in reverse charge.
In questi casi, dovrà essere valorizzato il campo “Natura”, con uno specifico codice relativo alla tipologia di operazione effettuata:
– per le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni di beni intra Ue) si utilizza il codice “N3”;
– per gli acquisti in reverse charge (acquisti intracomunitari, prestazioni di servizi da soggetti esteri) si utilizza il codice “N6”, incluse le operazioni certificate con autofattura;
– per le operazioni fuori campo IVA in assenza del requisito di territorialità (es. servizi “generici” nei confronti di committenti stabiliti al di fuori della Ue), si utilizza il codice “N2” (“non soggette”);
– per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in un altro Stato Ue, si utilizza il codice “N6” perché la fattura reca l’annotazione “inversione contabile” o “reverse charge” (si vedano le risposte alle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate).
Ulteriori elementi di interesse sono reperibili nelle codifiche standard rilasciate da Assosoftware:
– le operazioni relative ai depositi IVA senza applicazione dell’imposta richiedono la codifica “N3”;
– le cessioni di beni ubicati all’estero, fuori campo IVA ex art. 7-bis del DPR 633/72, sono classificate “N2” se l’acquirente è extra Ue oppure “N6” se l’acquirente è soggetto passivo IVA in un altro Stato Ue (e, dunque, la fattura reca la dicitura “inversione contabile”).
È ininfluente ai fini della comunicazione, diversamente da quanto avveniva in passato, la circostanza che l’operazione di acquisto o di vendita intervenga con controparti stabilite in territori a fiscalità privilegiata. Essendo venuta meno la comunicazione in via autonoma delle operazioni “black list” (già dal periodo d’imposta 2016), esse devono essere comprese a tutti gli effetti nella comunicazione dei dati delle fatture in qualità di ordinarie operazioni con l’estero.
Lo stesso avviene per gli acquisti da San Marino documentati mediante autofattura, la cui specifica comunicazione è stata abolita dal 2017.
Ulteriori elementi di interesse per la comunicazione dei dati delle fatture nell’ambito di operazioni con l’estero emergono dalle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate:
– le Pubbliche Amministrazioni che effettuano acquisti intracomunitari in ambito “istituzionale” non sono tenute a comunicare i dati delle fatture ricevute, sebbene non sia stata ricevuta fattura elettronica trasmessa mediante SdI;
– per le operazioni nei confronti di soggetti “privati”, è possibile valorizzare il campo “IdCodice” con qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone (lo stesso vale per le cessioni o prestazioni nei confronti di operatori economici extra Ue, in assenza di un numero di partita IVA equiparabile a quello nazionale);
– per le fatture emesse da operatori economici di Livigno e Campione d’Italia, privi di partita IVA in carenza del requisito territoriale ex art. 7 del DPR 633/72, il campo relativo alla nazione può essere valorizzato con il codice “OO”, riportando il solo codice fiscale del soggetto.