Se non è data formale pubblicità al verbale di nomina del nuovo liquidatore, il precedente deve ritenersi formalmente investito di poteri e oneri
L’iscrizione nel Registro delle imprese della nomina dei liquidatori ha efficacia costitutiva e non meramente dichiarativa, segnando essa il momento esatto della successione tra amministratori e liquidatori (ovvero tra un liquidatore ed un altro), in funzione di garanzia verso i terzi.
Ai sensi dell’art. 2487 comma 1 c.c., infatti, “la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese”. La medesima disposizione precisa al comma 3 che, avvenuta l’iscrizione, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.
Tali principi hanno un diretto risvolto anche in ambito penale laddove venga contestato un reato di bancarotta fraudolenta, essendo i liquidatori potenziali autori dei reati previsti dagli artt. 216 e 233 del RD 267/1942. La responsabilità del liquidatore nell’ambito dei reati fallimentari non deriva, infatti, solo dalle norme appena citate, ma anche dall’art. 2849 c.c., che rinvia alle disposizioni in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche al principio di ordine generale – fissato nell’art. 2392 c.c. – che richiede la vigilanza sulla gestione e l’impedimento di fatti pregiudizievoli per la società.
Sui liquidatori grava, dunque, una responsabilità diretta – essendo espressamente nominati tra i soggetti di cui all’art. 223 del RD 267/1942 – nonché una “posizione di garanzia” rispetto al bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente responsabilità, ex art. 40 comma 2. c.p., ove gli obblighi normativamente previsti siano disattesi.
Tali principi vengono ripresi in un procedimento – deciso dalla Cassazione con sentenza n. 13400 depositata ieri – in cui si discuteva della responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale del liquidatore di una srl.
L’affermazione di responsabilità dell’imputato era stata motivata dal giudice di primo grado sul presupposto che costui era stato nominato liquidatore della società fallita nel 2008, rimanendo investito di tale qualifica sino alla dichiarazione di fallimento della società, avvenuta nell’aprile del 2010.
Non era stato in proposito ritenuto dirimente il contenuto di un verbale di assemblea che attestava il passaggio della qualifica ad altro soggetto nel corso del 2009, in quanto tale documento era stato pubblicato presso la competente Camera di Commercio solo in un momento successivo a quello dell’avvenuto fallimento.
Tale soggetto, inoltre, sebbene asseritamente già dimissionario e quindi privo di titolo, si era recato personalmente presso la cancelleria fallimentare per il deposito delle scritture contabili. A fronte di ciò, il tribunale aveva considerato la tardiva pubblicità della perdita della carica di liquidatore come “un maldestro tentativo” di essere esonerato dalle responsabilità per l’irregolare gestione della società.
Viceversa la Corte territoriale era giunta a conclusioni opposte. Il fulcro del ragionamento giuridico operato dai giudici d’appello per giungere alla assoluzione dell’(ex) liquidatore era rappresentato dall’affermazione per cui il ritardo con cui era stata effettuata la trascrizione del verbale, contenente la nomina del nuovo liquidatore, non consentiva di escludere che l’imputato si fosse effettivamente dimesso e che, dunque, il verbale assembleare – sebbene non pubblicato – fosse veritiero ed efficace.
La Corte di Cassazione non concorda con tali ultime argomentazioni, attestandosi sulla natura costitutiva della pubblicazione della nomina del liquidatore.
Da ciò consegue che, laddove non sia stata data formale pubblicità al verbale di nomina del nuovo liquidatore, se non successivamente alla dichiarazione di fallimento, il precedente liquidatore debba ritenersi formalmente investito dei poteri e degli oneri connessi alla carica, ivi compresi quelli penalmente rilevanti.
Inoltre, i liquidatori hanno l’obbligo di ricevere in consegna i libri sociali (art. 2487-bis comma 3 c.c.), obbligo che si estende al liquidatore nominato successivamente in sostituzione del precedente; pertanto non può ritenersi esente da responsabilità il liquidatore che non riceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e sulla loro regolare tenuta.
Occorre, dunque – secondo i giudici – procedere ad una puntuale verifica, che può essere svolta solo in sede di merito, per verificare se, con riferimento ai fatti oggetto di contestazione, un liquidatore sia venuto meno ai suoi doveri di vigilanza e di controllo in ordine alla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili.