Con due nuovi decreti il MISE individua le imprese prenotate e modifica l’iter per l’erogazione del beneficio

Con due decreti, datati 14 marzo 2018, il MISE ha pubblicato l’elenco, articolato su base regionale, delle imprese cui risulta assegnabile il c.d. voucher digitalizzazione di cui all’art. 6 commi 1-6 del DL 145/2013 e ha modificato l’iter amministrativo relativo all’assegnazione definitiva dell’agevolazione.

Si ricorda che l’art. 4 comma 1 del DM 24 ottobre 2017 ha previsto che, entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello di presentazione delle istanze (avvenuta il 12 febbraio alle ore 17), fosse adottato un provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher, recante l’indicazione delle imprese che possono fruire dell’agevolazione e l’indicazione dell’importo dell’agevolazione prenotata.
Con decreto del 14 marzo 2018 è stato quindi emanato il suddetto provvedimento cumulativo il quale, tuttavia, non reca gli importi assegnabili in quanto – si legge nella premessa al nuovo decreto – il MISE intende verificare la possibilità di destinare all’agevolazione ulteriori risorse, considerato che le richieste delle imprese sono risultate significativamente superiori alla dotazione finanziaria prevista.

Tutto ciò premesso, si precisa che l’assegnazione delle agevolazioni rimane subordinata al positivo svolgimento, da parte del MISE, delle verifiche riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notoriorilasciate dalle imprese in sede di domanda, nonché alla corretta registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
L’elenco delle imprese per le quali tali verifiche hanno avuto esito positivo sarà reso noto con un successivo provvedimento, recante altresì l’indicazione dell’importo del voucher assegnato.

Viene poi stabilito che le spese connesse all’intervento di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico sono ritenute ammissibili se sostenute successivamente al 14 marzo 2018 e ultimate non oltre sei mesi da tale data (quindi, entro il 14 settembre 2018). Per “data di ultimazione” si intende quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, ancorché pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa devono, comunque, essere effettuati prima della presentazione della richiesta di erogazione.

Ai fini dell’assegnazione definitiva e della conseguente erogazione del voucher, l’impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione è tenuta a presentare la richiesta di erogazione, esclusivamente tramite la procedura informatica. Nel caso in cui l’impresa non risulti in possesso, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese, dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni, la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione della richiesta. Entro il 30 marzo 2018 il MISE indicherà la data a partire dalla quale possono essere presentate le richieste di erogazione.

Data di inizio per la richiesta di erogazione da stabilire

Unitamente alla domanda di erogazione, occorre trasmettere la documentazione di spesa (i titoli di spesa devono recare specifica dicitura), gli estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato, le liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, con l’indicazione per i servizi di consulenza e per quelli di formazione degli ambiti di attività cui sono riferiti, nonché il resoconto sulla realizzazione del progetto.

Il Ministero, ricevuta la domanda di erogazione, provvede a verificare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni rese e ad accertare la vigenza e la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria, tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC.
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, il Ministero determina, con proprio provvedimento, l’importo del voucher da erogare. Il termine si interrompe qualora il progetto sia stato realizzato apportando una variazione significativa rispetto a quanto indicato nella domanda di accesso alle agevolazioni o sia intervenuta una variazione.

Il Ministero, successivamente all’erogazione del voucher, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali ed europee al fine di verificare, su un campione significativo dei progetti realizzati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle imprese in sede di richiesta di erogazione e, nel caso di esito negativo, procede alla revoca delle agevolazioni.

Decadono dalle agevolazioni le imprese che non presentano la richiesta di erogazione entro i 90 giorni successivi al 14 settembre 2018 (termine dei sei mesi per l’ultimazione del progetto agevolato).
Analogo effetto di decadenza si produce nel caso di rinuncia da parte delle imprese iscritte nel provvedimento cumulativo di prenotazione.